Illegittimo il silenzio sull’istanza di accesso, sussiste l’interesse alla tutela della posizione giuridica (TAR Lazio n. 902 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia serbata dall’amministrazione su un’istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 è illegittima allorché il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti, correlato alla tutela di una posizione giuridica asseritamente lesa da interventi edilizi realizzati su fondi confinanti. La corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, titolari di un interesse opposto a quello del richiedente, costituisce presupposto di procedibilità del ricorso, la cui sussistenza va verificata dal giudice. L’accoglimento della domanda di accesso comporta l’ordine all’amministrazione di consentire l’esame e l’estrazione di copia dei documenti entro un termine perentorio, decorso il quale si provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con quello di altri soggetti, rappresentava all’amministrazione comunale che questi ultimi avevano realizzato un’unità abitativa, una recinzione e una pavimentazione in cemento, anche su terreni in usufrutto, e chiedeva l’accesso agli atti a tutte le autorizzazioni edilizie rilasciate, per la difesa dei propri diritti e interessi, considerata la pendenza di varie cause tra le parti.
A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avanti al TAR, che lo dichiarava improcedibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Sul gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 ottobre 2025, n. 7826, annullava la sentenza di primo grado, accertando la corretta instaurazione del contraddittorio e rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel giudizio di rinvio, ha preliminarmente dato atto dell’integrale instaurazione del contraddittorio e della mancata costituzione in giudizio sia dell’amministrazione comunale sia dei controinteressati, ritualmente evocati in giudizio.
Nel merito, ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente all’ostensione delle autorizzazioni edilizie richieste. Tale interesse è stato qualificato come funzionale alla tutela della propria posizione giuridica, asseritamente lesa dagli interventi edilizi realizzati sul fondo confinante, in ragione della pendenza di giudizi tra le parti. La posizione di vicinitas e la prospettazione di una lesione derivante dai manufatti hanno integrato i presupposti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990.
Il giudice ha, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all’accesso documentale, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, ordinando all’ente di provvedere entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Decorso tale termine, su istanza di parte, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
La domanda è stata, quindi, accolta, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 1.500, oltre oneri e accessori di legge, secondo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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