Stabilizzazione della dirigenza sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1410 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa a una procedura di stabilizzazione c.d. diretta del personale precario del Servizio Sanitario Nazionale, ove non siano effettuate valutazioni comparative di natura concorsuale ma sia compiuta la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti per il passaggio dallo stato di precariato al ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La procedura incentrata sull’art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021 non integra un modulo selettivo di natura concorsuale, ma un atto di gestione del rapporto riconducibile all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017. Solo la stabilizzazione che prevede a valle prove selettive è sindacabile dal giudice amministrativo. Il difetto di giurisdizione va dichiarato anche d’ufficio, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto entro il termine dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare reclutata a tempo determinato presso un’azienda ospedaliera universitaria a seguito di concorso pubblico, si candidava alla stabilizzazione indetta da un’azienda ospedaliera di rilievo nazionale. Nell’elenco dei candidati veniva classificata come “non ammessa”, perché il servizio dichiarato non era stato prestato presso la struttura che aveva bandito la procedura.

La ricorrente impugnava l’elenco, rettificato con successiva delibera, l’avviso pubblico e la nota regionale di coordinamento, deducendo la violazione del art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021. L’amministrazione resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’improcedibilità e all’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando il proprio precedente indirizzo e la giurisprudenza consolidata. Secondo l’orientamento citato — Cass. civ., sez. un., n. 29915/2017 e n. 40983/2021, congiuntamente a Cons. Stato, sez. VI, n. 5177/2019 e n. 3801/2020 — rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla stabilizzazione c.d. diretta del personale precario, quando non si svolgano valutazioni comparative di natura concorsuale ma si proceda alla sola verifica oggettiva e vincolata dei requisiti.

La qualificazione dell’avviso impugnato è decisiva. La procedura si rivolge al personale precario in possesso dei requisiti fissati dall’art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021, il quale consente agli enti del SSN di assumere a tempo indeterminato, entro il limite temporale e di spesa ivi previsto, il personale che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e abbia maturato il periodo di servizio richiesto. Si tratta, pertanto, di una stabilizzazione diretta, riconducibile al paradigma dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, e dunque all’orbita dei meri atti di gestione e organizzazione adottati nell’esercizio dei poteri datoriali.

La verifica richiesta è di carattere oggettivo e vincolato, incentrata sul possesso di requisiti prestabiliti dalla legge, senza ricorso al modulo concorsuale di selezione e senza formazione di graduatorie con valutazioni discrezionali di merito. L’avviso pubblico struttura la procedura in due fasi distinte. La prima riguarda il personale reclutato con contratto a tempo determinato attingendo da graduatoria di concorso o avviso pubblico, anche di amministrazione diversa, e conduce all’approvazione di una graduatoria riservata secondo il criterio dell’anzianità. La seconda riguarda il personale reclutato con contratti di lavoro autonomo e incarichi emergenziali, per il quale è previsto a valle l’espletamento di procedure selettive per singoli profili, per titoli ed esami.

La posizione della ricorrente si colloca nella prima fase: la stabilizzazione invocata postula, a monte, l’avvenuto espletamento di una procedura selettiva e contempla la diretta assunzione degli aventi titolo sulla base della graduatoria, senza ulteriore filtro concorsuale. Solo la stabilizzazione della seconda fase, estranea al thema decidendum, prevede prove selettive e resta perciò assoggettata alla giurisdizione amministrativa.

Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto entro il termine dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. La natura formale della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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