Varianti urbanistiche impugnabili subito, atto endoprocedimentale non è lesivo (TAR Emilia-Romagna n. 308 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che incidono direttamente sulla conformazione dei suoli, sulle destinazioni di zona, sugli indici e sulle facoltà edificatorie hanno immediata portata lesiva e vanno impugnate nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento, salva la diversa ipotesi delle prescrizioni meramente regolamentari o di dettaglio. La deliberazione consiliare che esprime una pronuncia preventiva favorevole nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017, non conclusiva del procedimento e non pubblicata quale atto di approvazione di variante, possiede natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile. La vicinitas radica la legittimazione, ma non esonera dall’onere di allegare un pregiudizio concreto, attuale e direttamente imputabile all’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di immobili confinanti con i terreni interessati da un progetto di nuovo stabilimento produttivo, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha espresso una pronuncia preventiva favorevole nell’ambito del procedimento unico attivato dalla società proponente. Ha inoltre impugnato, in parte qua, le varianti al PSC e al RUE e il piano paesaggistico allegato, lamentando l’attenuazione del precedente apparato di tutela della piana e la violazione del regime transitorio regionale.
Il procedimento non si è concluso con l’approvazione del progetto: la conferenza di servizi si è chiusa con esito negativo, recepito dal Comune con successiva determinazione. La società proponente ha impugnato gli atti conclusivi in distinti giudizi, nei quali il ricorrente è intervenuto ad opponendum, definiti in primo grado con sentenza favorevole al ricorrente e oggi appellata. La questione arriva al giudice per effetto della trasposizione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale le eccezioni di rito, che ritiene fondate. Quanto alle varianti, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui le prescrizioni che conformano i suoli, le destinazioni di zona, gli indici e le facoltà edificatorie producono un effetto lesivo immediato e vanno impugnate nel termine decadenziale dalla pubblicazione. Nel caso di specie le doglianze non contestano una regola edilizia di dettaglio applicata per la prima volta con il progetto, ma investono direttamente il contenuto conformativo della pianificazione.
Non vale, osserva il Tribunale, l’assunto secondo cui la lesione si sarebbe concretizzata solo con la deliberazione di pronuncia preventiva. Quest’ultima non ha costituito il primo atto applicativo capace di produrre un effetto favorevole, né ha trasformato le previsioni di piano in un titolo edilizio. Le censure contro le varianti sono pertanto irricevibili; nella parte in cui pretendono di far valere la loro applicazione al progetto, difettano comunque di lesione attuale, non essendo stato approvato alcun intervento.
Il ricorso è altresì inammissibile nella parte diretta contro la deliberazione di pronuncia preventiva. L’atto non ha concluso il procedimento unico, non ha approvato il progetto, non è stato pubblicato sul BURERT quale atto di approvazione di variante. Il suo contenuto è soltanto propedeutico alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, con la conseguenza che possiede natura endoprocedimentale e non produce una lesione autonoma e immediata. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere non autonomamente impugnabili gli atti interni o preparatori della conferenza, salvo che determinino un arresto procedimentale immediatamente lesivo o un esito vincolato e irreversibile.
Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale richiama l’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, che distingue legittimazione e interesse al ricorso ed esclude che la vicinitas possa trasformarsi in un titolo generale al controllo della legalità urbanistica. Manca nel caso concreto l’attualità della lesione, poiché il progetto non è stato assentito e la deliberazione non ha modificato la condizione giuridica o materiale dei beni del ricorrente. L’interesse prospettato è meramente cautelativo ed eventuale, dipendente dall’esito di un diverso giudizio, e non coincide con l’interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. e dall’art. 35 cod. proc. amm.
Il Collegio accoglie infine l’eccezione della Soprintendenza, che non ha adottato gli atti impugnati né ne riceve un vantaggio diretto e immediato: ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm. difetta la qualità di controinteressato, con conseguente estromissione dal giudizio. L’accoglimento delle eccezioni assorbe il merito; le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda e della pluralità dei giudizi connessi. La domanda di responsabilità aggravata ex artt. 26 cod. proc. amm. e 96 c.p.c. è respinta, non emergendo elementi di mala fede o colpa grave.
Nota della Redazione
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