Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3527 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo è speciale solo se indica l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale l’atto va proposto, dovendo preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. La procura rilasciata su supporto analogico separato e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, restando necessario che rechi in sé elementi esaustivi sull’oggetto del mandato. Il difetto di procura speciale costituisce causa di inammissibilità del ricorso non sanabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, né è configurabile la concessione dell’errore scusabile quando la parte aveva parametri interpretativi cui uniformarsi.
Il Fatto
La ricorrente, docente scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute nell’anno scolastico 2023/2024, pari a una somma determinata. Passata in giudicato la sentenza, l’Amministrazione era rimasta inerte, sicché la docente aveva proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione delle somme e la nomina di un commissario ad acta.
Costituitosi il Ministero, alla camera di consiglio di trattazione il Collegio aveva rilevato d’ufficio l’eventuale inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. I difensori della ricorrente non erano presenti all’udienza e la causa era stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura alle liti conferita dalla ricorrente ai propri difensori era priva dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. Nel caso di specie la procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indicava né il Tribunale amministrativo adito, né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente, limitandosi a un generico riferimento alla proposizione di un ricorso per ottemperanza.
Il Collegio ha escluso che la copia informatica della procura depositata telematicamente insieme al ricorso valga a configurare l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale equipollenza, pur valendo per la certificazione dell’autografia della sottoscrizione, non garantisce che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità della delega rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione; pertanto, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, non è ammessa la regolarizzazione. Il Collegio ha inoltre escluso la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso notificato il 23 gennaio 2026 è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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