Destituzione del poliziotto per accesso abusivo al S.D.I. e sindacato sulla proporzionalità (TAR Campania n. 1391 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, l’art. 11 d.P.R. n. 737/1981 non impone all’Amministrazione di avviare l’azione disciplinare già durante le indagini preliminari: essendo il procedimento disciplinare destinato a essere sospeso fino alla definizione del giudizio penale con sentenza passata in giudicato, è legittima la scelta prudenziale di attendere l’esito del processo. Il termine di novanta giorni per l’avvio o la prosecuzione decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge n. 97/2001. La valutazione sulla gravità dell’infrazione e sulla scelta della sanzione espulsiva costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Il giudicato penale di condanna, ex art. 653 c.p.p., fa stato in sede disciplinare quanto al fatto, alla sua illiceità e alla sua commissione.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, già dispensato dal servizio per fisica inabilità con provvedimento risolutivamente condizionato all’esito del procedimento penale pendente, è stato destinatario di un decreto del Capo della Polizia che ne ha disposto la destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981.
La vicenda trae origine da un’inchiesta su un sodalizio dedito alla distribuzione illegale di carburante agricolo agevolato, nel cui ambito erano emersi accessi abusivi al sistema informatico da parte di appartenenti al Corpo. L’interessato, raggiunto da misura cautelare e poi sospeso dal servizio, è stato assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato; la Corte d’Appello lo ha invece ritenuto responsabile del reato di accesso abusivo a sistema informatico, con condanna confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 giugno 2022. All’esito del giudicato, il Questore ha attivato il procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione espulsiva. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio della discussione, motivata sulla pendenza di un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: il giudizio amministrativo è autonomo rispetto a quello sovranazionale, avendo petitum e causa petendi diversi e non sovrapponibili.
Nel merito, il primo motivo — tardività dell’azione disciplinare — è dichiarato infondato. L’art. 11 d.P.R. n. 737/1981 dispone che, quando il dipendente è sottoposto per gli stessi fatti a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo è sospeso fino alla definizione del secondo con sentenza passata in giudicato. Da ciò la Corte desume, in linea con la giurisprudenza richiamata, che nessun obbligo grava sull’Amministrazione di avviare il procedimento durante le indagini preliminari, dovendo anzi attendersi l’esito del processo per non dar corso a un procedimento che sarebbe comunque sospeso.
Rileva inoltre l’art. 5, comma 4, legge n. 97/2001: in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, l’estinzione del rapporto può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare, che deve iniziare o proseguire entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso il 13 giugno 2022, il Questore ha nominato il funzionario istruttore il 7 luglio e l’addebito è stato contestato il 13 luglio: il procedimento si è dunque svolto nei termini, concludendosi con il provvedimento impugnato del 30 novembre 2022, notificato il 2 dicembre.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che la valutazione sulla gravità dei fatti e la commisurazione della sanzione sono espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Il giudicato di condanna fa stato quanto al fatto e alla sua illiceità, sicché non si configura la dedotta violazione dell’art. 653 c.p.p.; il nucleo del provvedimento disciplinare corrisponde alla condotta accertata in sede penale, ossia l’accesso al S.D.I. per finalità estranee al servizio.
Infine, il trattamento più favorevole riservato al coimputato non integra alcun vizio: la commisurazione della sanzione va riferita ai comportamenti concretamente posti in essere, non al raffronto con diverse violazioni commesse da altri. La gravità del fatto — in conflitto con i doveri del giuramento e lesivo dell’immagine del Corpo — giustifica la sanzione espulsiva indipendentemente dai precedenti di carriera. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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