Obbligo di esecuzione della sentenza sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 8314 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. L’inottemperanza dell’Amministrazione, che non si costituisca per fornire chiarimenti, costituisce elemento sufficiente per l’accoglimento della domanda, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero all’accredito dell’importo. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione alla sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azionabilità del rimedio, accertando la regolarità della notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Ha altresì confermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, non costituendosi, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata esecuzione. Tale atteggiamento, secondo il TAR, integra gli estremi dell’inadempimento, alla luce del principio per cui grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento.
Il Collegio ha quindi affermato il principio per cui il giudice dell’ottemperanza non può rimettere in discussione il contenuto del giudicato, che fa stato tra le parti. L’accertamento del diritto al beneficio economico, ormai definitivo, non è sindacabile in questa sede, residuando unicamente l’obbligo di esecuzione.
Pertanto, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni, nominando fin da ora il Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Ha invece escluso la condanna al pagamento delle penalità di mora, ritenendo non maturati i presupposti, e ha liquidato le spese di lite a favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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