Emersione: basta il certificato del medico di base sulla non autosufficienza (TAR Campania n. 8429 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, la limitazione dell’autosufficienza del datore di lavoro può essere attestata dal medico di base convenzionato con il SSN o da una struttura pubblica, senza necessità della certificazione di invalidità INPS. Una volta acquisita tale attestazione in sede procedimentale, le ulteriori richieste di prova dell’effettiva non autosufficienza sono sproporzionate e contrastano con la finalità di sanatoria della normativa. Il decesso del datore di lavoro nelle more del procedimento di emersione costituisce presupposto per la valutazione dei requisiti in capo al lavoratore che aspira al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice impiegata come assistente alla persona, aveva chiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. All’appuntamento presso il SUI si era presentata la sola lavoratrice, perché la datrice di lavoro nel frattempo era deceduta. In quella sede la ricorrente aveva depositato passaporto, documentazione sul requisito alloggiativo, prova della presenza in Italia prima di marzo 2020, certificazione medica sullo stato di salute della persona da assistere e ricevute dei pagamenti degli oneri amministrativi. Non veniva sottoscritto il contratto di soggiorno prodromico al rilascio del permesso.
Con provvedimento del 13.02.2025 la Prefettura rigettava la pratica, ritenendo non dimostrata la condizione di non autosufficienza e richiedendo la certificazione di invalidità INPS. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, come già anticipato in sede cautelare. Il diniego si fondava sul rilievo che la documentazione fosse carente della certificazione di invalidità INPS attestante la limitazione dell’autosufficienza già dal 12.08.2020. Tale impostazione non regge.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17.11.2020 chiarisce, infatti, che la limitazione dell’autosufficienza può essere attestata dal medico iscritto al SSN o da una struttura pubblica. Nel caso concreto l’attestazione era stata regolarmente resa in sede procedimentale, con documentazione rilasciata da medico convenzionato con il SSN, la cui qualifica era stata confermata dall’ASL competente.
Acquisita la certificazione, le ulteriori richieste di elementi di fatto idonei a comprovare l’effettiva limitazione dell’autosufficienza, invalse nella prassi amministrativa, appaiono sproporzionate. Esse contrastano con l’orientamento espresso dalla stessa amministrazione nella circolare e con la finalità della normativa, volta alla sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari.
Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il decesso del datore di lavoro nelle more della conclusione del procedimento di emersione costituisce presupposto per la valutazione dei requisiti in possesso della ricorrente che aspira a quel titolo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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