L’obbligazione propter rem dell’assegnatario di lotto PIP segue il bene e la decadenza grava anche sul cessionario non autorizzato (TAR Puglia n. 974 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aree PIP, l’obbligazione di edificazione dell’assegnatario ha natura propter rem e segue il suolo, con la conseguenza che la decadenza dall’assegnazione, dichiarata con determinazione dirigenziale, grava su chiunque riceva l’immobile in assenza di autorizzazione comunale, essendo il relativo trasferimento inopponibile all’amministrazione. È improcedibile per carenza di interesse l’impugnazione degli atti di revoca da parte del cessionario che, avendone avuta piena conoscenza tramite il proprio legale rappresentante, non li abbia tempestivamente impugnati. La domanda di permesso di costruire presentata da un soggetto privo del titolo legittimante, non essendo assegnatario del lotto, è strutturalmente carente e non può dar luogo alla formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Una società conferiva alla ricorrente la proprietà di due lotti ricadenti in un Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP), già assegnati in origine ad altre imprese che non avevano mai edificato. Il Comune, accertato il mancato utilizzo delle aree e il trasferimento non autorizzato, aveva revocato l’assegnazione con due determinazioni dirigenziali notificate al legale rappresentante, che all’epoca era anche amministratore della società conferitaria. La ricorrente, ritenendo le revoche inefficaci in quanto indirizzate al proprio dante causa, presentava istanza di permesso di costruire, che l’amministrazione dichiarava improcedibile per mancata titolarità. Avverso il diniego e gli atti presupposti la società proponeva ricorso, deducendo la formazione del silenzio-assenso, l’illiceità della revoca e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato in via preliminare l’improcedibilità del ricorso limitatamente all’impugnazione delle determinazioni di revoca, ritenuta tardiva. Il Collegio ha rilevato che il legale rappresentante della ricorrente, destinatario della notifica degli atti, ne aveva avuto piena conoscenza, come dimostrato dalla successiva richiesta di annullamento presentata nella qualità di amministratore della società cessionaria. Tale conoscenza, cristallizzatasi alla data della comunicazione, avrebbe imposto l’onere di una tempestiva impugnazione, il cui mancato assolvimento ha comportato il consolidamento degli atti e la carenza di interesse alla contestazione di quelli successivi.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso. La domanda presentata da un soggetto privo della qualità di assegnatario è affetta da una carenza strutturale del titolo legittimante, requisito essenziale e indefettibile richiesto dalla legge per la presentazione dell’istanza. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha precisato che il silenzio-assenso non può formarsi quando la richiesta sia priva degli elementi indispensabili, come nel caso della mancata titolarità del richiedente, che costituisce un impedimento mai venuto meno.

Quanto alla validità del trasferimento della proprietà dei lotti, il TAR ha affermato che l’obbligazione di edificazione ha natura propter rem e segue l’immobile, trasferendosi al cessionario insieme al bene. La decadenza dichiarata con le determinazioni del 2019 è quindi opponibile alla ricorrente, che sarebbe subentrata nella posizione di inadempimento del proprio dante causa. Il conferimento societario, pur essendo negozio causalmente distinto dalla vendita, costituisce comunque un trasferimento non autorizzato, lesivo delle finalità pubblicistiche del Regolamento PIP e pertanto inopponibile all’amministrazione.

Il Collegio ha infine ritenuto inammissibile la censura basata sull’ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, proposta con memoria e non con motivi aggiunti, e comunque infondata, non configurando un riconoscimento implicito della legittimità del trasferimento. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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