Requisito reddituale non eludibile per il rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 6451 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo dei titoli di soggiorno, attenendo alla sostenibilità della permanenza nel territorio nazionale e all’inserimento stabile nel contesto lavorativo, senza ricorso ad attività illecite. L’omessa comunicazione del cambio di domicilio, in violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, giustifica il difetto del preavviso di rigetto, non essendo imputabile all’amministrazione una comunicazione che il privato ha reso impossibile. La valorizzazione delle sopravvenienze ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 incontra il limite temporale dell’adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. La dichiarazione di redditi da lavoro irregolare non integra idonea prova dei mezzi di sostentamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di attività commerciale ambulante, ha chiesto il rinnovo e la conversione del proprio permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. Il Questore ha respinto l’istanza rilevando che il richiedente non dimostrava la disponibilità di redditi da lavoro o altra fonte lecita tali da garantirne il sostentamento. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1138 del 17 aprile 2024, ha respinto il ricorso, escludendo sia la violazione delle garanzie procedimentali sia il difetto di istruttoria sul piano reddituale.

Il ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la mancata valutazione di elementi sopravvenuti. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione, contenuta nel provvedimento, dell’irreperibilità del richiedente all’indirizzo dichiarato, circostanza che palesa l’insussistenza dell’attività commerciale asseritamente esercitata e configura la violazione dell’art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998 in tema di domicilio e residenza. Emerge inoltre la fittizietà del rapporto di lavoro domestico dichiarato a integrazione dell’istanza di rinnovo.

Su tale premessa cade il primo motivo. Poiché il richiedente ha omesso di comunicare il cambio di domicilio in violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione non può essere chiamata a rispondere dell’omesso preavviso di rigetto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’appellante invoca una prassi illecita, sostenendo che i redditi possano essere stati percepiti in nero con evasione contributiva. La censura è infondata: all’atto della presentazione, dell’istruttoria e del diniego dell’istanza, il ricorrente non possedeva i requisiti reddituali richiesti dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

Per orientamento univoco della Sezione, il requisito del reddito minimo — pari all’assegno sociale per gli anni di riferimento — è non eludibile e attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero, in ragione del suo inserimento lavorativo e della capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese senza attività illecite (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 7416 del 2025).

Infine, la censura sulla mancata valutazione delle sopravvenienze è rigettata: la valorizzazione degli elementi nuovi ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 incontra il limite temporale dell’adozione del provvedimento, imposto da esigenze di certezza e dal rispetto del principio tempus regit actum. Nessun rilievo può quindi attribuirsi a elementi non portati nella sfera di conoscenza dell’amministrazione prima dell’adozione del diniego. L’appello è manifestamente infondato; l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è rigettata e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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