Riliquidazione pensione mista militare con aliquota 2,44% al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 89 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, la quota retributiva spettante al personale militare cessato dal servizio va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM per il personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, è stato esteso dalla Sezioni riunite n. 12/2021/QM anche al personale che, alla medesima data, vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. Ne consegue il diritto alla riliquidazione della pensione sin dalla decorrenza, con corresponsione delle differenze non prescritte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio in data 18.10.2011 ed è titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS con il sistema misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile inferiore a 18 anni (10 anni e 6 mesi).
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ciascun anno di contribuzione maturato entro il 31.12.1995, invocando i principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Dopo la diffida del 31.03.2022, rimasta senza riscontro, ha proposto ricorso. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di aver avviato la riliquidazione in esecuzione delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha richiamato il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha interpretato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nel senso che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio ha poi evidenziato che la sentenza n. 12/2021/QM ha definitivamente chiarito che tale regime va esteso anche al personale che, al 31.12.1995, vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. Alla stregua di tali principi, al ricorrente va riconosciuta l’applicazione del coefficiente del 2,44%, come peraltro previsto dalle stesse circolari INPS richiamate dalla controparte.
Poiché l’Istituto previdenziale non aveva ancora proceduto alla rideterminazione, il Giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 2,44%.
Quanto agli arretrati, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, sono dovute le somme maturate a partire dal quinquennio antecedente all’istanza amministrativa del 31.03.2022. Sui ratei non prescritti spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalla Sezioni riunite n. 10/2002. Le spese legali sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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