Pensione reversibilità figlio maggiorenne inabile e lavoro episodico compatibile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 18 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne, l’accertamento dell’inabilità deve essere condotto secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, non essendo sufficiente la mera verifica astratta della capacità lavorativa. La sussistenza di un rapporto di lavoro non integra una presunzione assoluta di idoneità allo svolgimento di attività lavorativa, dovendosi valorizzare gli esiti degli approfondimenti effettuati dalle competenti commissioni medico-legali. Le esperienze lavorative di breve durata, interpretate come tentativi di inserimento meramente episodici e marginali, non sono ostative al riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente. Il requisito della vivenza a carico del genitore può essere dimostrato anche mediante presunzioni, desumibili dalla convivenza e dalla percezione di un reddito inferiore al limite previsto per la pensione di invalidità civile. In materia di prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, restando sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne affetto da grave forma di schizofrenia paranoide cronica, riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio inabile a carico del genitore convivente deceduto, per la quota di legge del 20% in contitolarità con la madre superstite. L’INPS rigettava la domanda amministrativa rilevando che, alla data del decesso del padre, il ricorrente risultava assunto con contratto di lavoro a tempo parziale determinato. Avverso il diniego proponeva ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile, e quindi ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo la condanna dell’Istituto all’erogazione della prestazione con decorrenza dal mese successivo al decesso del dante causa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la norma si riferisce all’ordinamento previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria e trova applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. L’eccezione è stata pertanto ritenuta priva di pregio. La disciplina applicabile alla fattispecie è stata individuata nell’art. 22 della legge n. 903/1965 e nell’art. 8 della legge n. 222/1984, che definisce l’inabilità come l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In merito al requisito dell’inabilità, la Corte ha ricordato che la verifica deve essere condotta secondo un criterio concreto, dovendosi accertare la permanenza di una capacità del soggetto di svolgere attività idonee a procurare una fonte di guadagno non simbolico. Ha quindi richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l’esistenza di un rapporto di lavoro non può ritenersi integrare una presunzione assoluta di idoneità lavorativa. Nel caso di specie, la consulenza medico-legale disposta dal giudice ha accertato che il ricorrente, affetto da psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronica, versava già alla data del decesso del padre in uno stato di inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa.
Quanto alla rilevanza delle pregresse attività lavorative, la Corte ha condiviso le conclusioni del Collegio medico legale, secondo cui le esperienze lavorative di breve durata devono essere interpretate come meri tentativi di inserimento, trattandosi di attività episodiche e marginali non idonee a dimostrare una reale e continuativa capacità lavorativa. Riguardo al requisito della vivenza a carico, la Corte ne ha desunto la sussistenza da elementi presuntivi, quali la convivenza esclusiva con il padre, risultante dallo stato di famiglia, e la percezione di un reddito annuo notevolmente inferiore a quello del genitore e comunque al di sotto del limite previsto per la pensione di invalidità civile.
In ordine alla decorrenza del trattamento, la Corte ha accolto la domanda a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre, ritenendo il termine di prescrizione sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego. Ha invece dichiarato prescritte le rate maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, accogliendo sul punto l’eccezione dell’Istituto. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità per la quota del 20%, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, oltre rivalutazione e interessi legali, e liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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