Incarico extraprofessionale non autorizzato: danno erariale e dolo del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 91 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolge un incarico retribuito in assenza di previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è tenuto a versare il compenso percepito nel conto entrata dell’amministrazione stessa. L’omissione del versamento integra un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, di natura non sanzionatoria, per il danno da mancata entrata. Ne consegue l’applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità erariale, con rito ordinario e previa notifica dell’invito a fornire deduzioni. La consapevolezza del dipendente di poter esercitare l’incarico solo dopo l’autorizzazione, desumibile dalla stessa istanza presentata, integra il dolo o, quanto meno, la colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico chiedendo la condanna al risarcimento del danno di € 3.333,00 a favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione, interessi e spese. La contestazione riguardava lo svolgimento di attività privata extraprofessionale retribuita in qualità di componente del consiglio di amministrazione di un ente, senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per il periodo dal 2 maggio al 7 giugno 2019.

La Procura ha invocato la violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, rilevando che l’autorizzazione era stata concessa solo per l’attività svolta dall’8 giugno 2019, e ha ravvisato il dolo nella condotta del convenuto. La difesa ha eccepito l’inammissibilità della citazione per mancata ricezione dell’invito a dedurre e, nel merito, ha sostenuto l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità. La procedura di notificazione dell’invito a dedurre è stata ritenuta correttamente eseguita, poiché la cartolina verde reca l’indirizzo corretto del convenuto. Quanto all’errata indicazione del numero civico nell’avviso di giacenza, il Collegio ha osservato che l’avviso è stato consegnato dall’ufficio postale presso l’abitazione e che il convenuto non ha offerto alcun elemento probatorio per dimostrare l’immissione tardiva nella cassetta postale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni per il ritiro.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati, e il successivo comma 7-bis, che qualifica l’omissione del versamento del compenso come ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione contabile.

Il Collegio ha aderito all’interpretazione delle Sezioni riunite n. 26/2019, che hanno escluso la natura sanzionatoria dell’ipotesi e ne hanno affermato il carattere risarcitorio, quale danno da mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza. Da tale natura consegue l’applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito ordinario e previa notifica a fornire deduzioni.

Nel caso concreto, il convenuto aveva chiesto l’autorizzazione il 6 giugno 2019 per un incarico decorrente dal 2 maggio 2019, ottenendola solo il 4 luglio 2019; una successiva istanza dell’8 giugno 2019 ha condotto all’autorizzazione con decorrenza dall’8 giugno 2019. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il danno erariale da mancata entrata per il periodo 2 maggio – 7 giugno 2019, non contestato in modo specifico.

Sull’elemento soggettivo, il Collegio ha rilevato che il convenuto era consapevole della necessità della previa autorizzazione, come dichiarato nella stessa istanza del 6 giugno 2019. La circostanza dell’aspettativa fino al 7 giugno 2019 non assume rilievo, perché l’incarico avrebbe dovuto essere autorizzato fin dall’inizio. La condotta è stata quindi qualificata come connotata dal dolo o, quanto meno, dalla colpa grave, con conseguente condanna al risarcimento di € 3.333,00, oltre rivalutazione e interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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