Causa di servizio accertabile senza domanda di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 246 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. In tale ipotesi il giudice contabile esamina nel merito la sola domanda di accertamento della causa di servizio, mentre sono inammissibili, per carenza di istanza amministrativa, le domande relative alla pensione privilegiata. Il riconoscimento giudiziale della causa di servizio non implica automaticamente l’attribuzione del trattamento privilegiato né la classifica della patologia, restando onere dell’interessato avviare il relativo procedimento in sede amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, congedato per limiti di età dopo oltre trentacinque anni, gran parte dei quali svolti presso il Nucleo Anti Sofisticazioni di Palermo con attività ispettiva su un vasto comprensorio, percorsi stradali rilevanti e frequenti spostamenti di pesi.

Nel corso del servizio aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio per due infermità, ma il Ministero della Difesa, su parere del Comitato di verifica, aveva decretato la non dipendenza di entrambe. I decreti erano stati notificati al ricorrente dopo la cessazione dal servizio. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione della pensione privilegiata. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità delle domande pensionistiche per carenza di domanda amministrativa, oltre alla prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/2023/QM. In presenza di un diniego amministrativo di dipendenza da causa di servizio, l’interessato può chiedere in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento privilegiato, senza che sia necessaria la previa domanda amministrativa di pensione. Resta invece inammissibile, per carenza di istanza amministrativa, la domanda relativa alla pensione privilegiata.

Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 subordina il diritto a pensione privilegiata alla dipendenza delle menomazioni da fatti di servizio, da intendersi come causa o concausa efficiente e determinante. L’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973 distingue la liquidazione d’ufficio dal trattamento liquidato a domanda, mentre l’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 fissa i termini per la richiesta di accertamento. La giurisdizione contabile si estende alla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato. Il giudice contabile deve procedere a un’autonoma qualificazione dei fatti sul piano previdenziale, poiché l’accertamento della causa di servizio non incide sul diverso tema dell’equo indennizzo.

Nel merito, il giudice aderisce alle valutazioni del Collegio medico-legale, ritenute fondate su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto scientifico. La lunga percorrenza di chilometri su autoveicoli di servizio e lo spostamento di pesi notevoli hanno verosimilmente sottoposto il rachide a croniche sollecitazioni microtraumatiche che hanno assunto ruolo di concausa efficiente e determinante per l’insorgenza della patologia spondiloartrosica. È invece escluso il nesso causale per la gastrite, non essendo emerso alcun elemento correlabile al servizio.

Il giudice non può pronunciarsi sull’ascrivibilità della patologia a tabella e categoria, essendo indispensabile il previo espletamento del procedimento amministrativo. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto: dichiarata la dipendenza da causa di servizio della spondiloartrosi, respinta la domanda sulla gastrite e dichiarata inammissibile la domanda sul trattamento pensionistico di privilegio. Le spese sono compensate per metà e poste per l’altra metà, in solido, a carico delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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