Dipendente pubblico di ruolo, incarichi extrasettimanali non autorizzati e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 346 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico di ruolo che svolga incarichi extrasettimanali retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza viola la disciplina sulle incompatibilità e integra responsabilità erariale ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. L’inosservanza rileva per il solo fatto dell’omessa autorizzazione, senza che occorra provare un pregiudizio da lesione del nesso sinallagmatico. Il compenso indebitamente percepito deve essere riversato all’ente di appartenenza e, in difetto, è configurabile la fattispecie di cui al comma 7-bis. In caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal disvelamento della condotta. La circostanza che l’attività non fosse autorizzabile in assoluto non esclude la responsabilità, poiché la norma non distingue tra incarichi non autorizzati e incarichi non autorizzabili.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un dipendente di ruolo di un Comune, con profilo di specialista area di vigilanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’ente locale per complessivi 19.651,44 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto aveva svolto, in due distinti periodi degli anni 2002 e 2003, un incarico di docente di sostegno presso un istituto scolastico, senza mai richiedere l’autorizzazione al Comune. Nel primo periodo aveva ottenuto un’aspettativa per motivi personali; nel secondo aveva chiesto la trasformazione del rapporto a part time orizzontale per poi tornare a tempo pieno al termine della docenza. L’illecito sarebbe emerso solo nel dicembre 2020, in occasione dell’istruttoria sul trattamento pensionistico dell’interessato.

La Motivazione della Corte

La difesa ha eccepito in via preliminare la prescrizione, sostenendo che i controlli fiscali e il controllo a campione attivato dal Comune avrebbero reso conoscibile il danno già in epoca anteriore. La Corte rigetta l’eccezione. Il contegno del dipendente, che non ha mai chiesto alcuna autorizzazione, integra di per sé una condotta di occultamento doloso. Il dies a quo della prescrizione decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, che non può essere anticipata a un momento precedente al 2.12.2020.

Il percorso argomentativo valorizza la condotta decettiva del convenuto, che non si è limitato a omettere la richiesta autorizzativa, ma ha reso una dichiarazione oggettivamente falsa all’istituto scolastico, attestando di non essere dipendente pubblico presso altra amministrazione. Quanto al controllo a campione, la Corte rileva che è stato proprio il silenzio del dipendente a determinarne la limitata perimetrazione temporale.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, il CCNL del 14.9.2000 e il regolamento comunale. Il dovere di esclusiva mira a riservare le energie lavorative del dipendente all’ente di appartenenza. La Corte richiama la giurisprudenza contabile e amministrativa sul punto, osservando che non è configurabile alcun affidamento del dipendente sulla utilitas obliqua.

In punto di quantum, la Corte conferma che le somme percepite devono essere restituite al lordo. La responsabilità erariale non presuppone un pregiudizio da minor rendimento, ma si fonda sul riversamento dei compensi non autorizzati. La domanda è pertanto accolta. Il termine prescrizionale è quello quinquennale, con decorrenza dal disvelamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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