Giudizio di conto e qualifica di agente contabile dell’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 87 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione dei tributi locali riveste la qualità di agente contabile ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, con l’obbligo di rendere il conto della propria gestione e di versare in tesoreria le somme riscosse per l’ente locale. Sul punto operano l’art. 93, comma 2, TUEL e l’art. 223, comma 1, TUEL, che impongono la resa del conto da parte di chi ha il maneggio di pubblico denaro. La pendenza di giudizi civili, monitorio o di responsabilità per mala gestio, non impedisce la pronuncia della Sezione, per il principio di autonomia dei giudizi. Il conto dal quale risulti il mancato riversamento è dichiarato irregolare e non è ammesso a discarico, con conseguente condanna dell’agente al riversamento delle somme, salvo il limite dell’esecuzione già soddisfatta da altri titoli esecutivi.
Il Fatto
Un consorzio di enti pubblici, agente della riscossione di imposte e tributi per un Comune, ha reso due conti giudiziali: il primo per il periodo 1.1.2019-31.12.2019, il secondo per il periodo 1.1.2020-31.12.2020. Il magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza, rilevando differenze tra le somme riscosse e quelle versate in tesoreria per complessivi € 2.058.961,89. Il Comune è intervenuto nel giudizio; la società si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e la violazione del ne bis in idem rispetto a procedimenti civili pendenti.
Nel merito la società ha dedotto l’indisponibilità di cassa, l’utilizzazione di parte delle entrate per l’attività accertativa nell’interesse del Comune e l’esistenza di un proprio credito per anticipazioni. La Procura regionale ha contestato l’eccezione di giurisdizione e ha chiesto un approfondimento istruttorio. Con ordinanza n. 62/2023 la Sezione ha disposto la restituzione degli atti per verificare l’esatto ammontare delle somme da riversare; il magistrato istruttore ha confermato l’importo e chiesto la riassunzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, che ritiene infondata. Il consorzio ha rivestito il ruolo di agente contabile e ha riscosso le entrate indicate nel conto, così ricadendo nella giurisdizione contabile. Il Collegio richiama l’art. 93, comma 2, TUEL, secondo cui chi ha il maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, e l’art. 223, comma 1, TUEL, che fissa il termine per la resa del conto.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, Sez. I, 20 ottobre 2008, n. 434, per la quale la qualificazione di agente contabile è correlata al maneggio di denaro, da cui discende l’obbligo di rendere ragione della gestione. Gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, con obbligo di resa del conto redatto secondo il modello 21 approvato con d.p.r. n. 194 del 1996, sottoscritto e documentato. Nel conto vanno indicati riscossioni e versamenti, nonché le cause documentate di eventuale inesigibilità, con onere probatorio a carico dell’agente.
La pendenza dei giudizi civili davanti ai Tribunali, per mala gestio e in sede monitoria, non rappresenta un ostacolo, in ragione del principio di autonomia dei giudizi civili rispetto a quelli azionabili davanti alla Corte dei conti. La condanna alla restituzione delle somme potrà essere portata ad esecuzione solo se altri titoli esecutivi non abbiano già soddisfatto le pretese creditorie dell’ente locale.
Nel merito il Collegio ritiene di definire il giudizio senza ulteriori approfondimenti istruttori. Dall’esame dei conti emerge il mancato versamento in tesoreria delle somme riscosse per un totale di € 2.058.961,89, come già indicato nella relazione. L’inadempimento risulta dimostrato dalla documentazione acquisita, non superata dalla prova contraria dell’agente contabile.
I conti sono pertanto dichiarati irregolari e non ammessi a discarico. Segue la condanna dell’agente contabile al pagamento di € 2.058.961,89, oltre interessi legali, e la condanna alle spese di giudizio secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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