Riliquidazione pensione privilegiata indiretta superstiti militari vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. III App. n. 100 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005 non determina automaticamente l’applicazione del beneficio di cui all’art. 1897 cod. ord. militare. La disposizione codicistica, pur speciale, deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, sicché il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità spetta quando l’attività che ha condotto al decesso sia sussumibile nelle ipotesi tipizzate, quali il servizio di ordine pubblico, la vigilanza a infrastrutture civili e militari o le operazioni di soccorso. Il riconoscimento giudiziale dello status di equiparato, passato in giudicato, è vincolante in ordine all’accertamento delle cause e delle concause dell’evento mortale, che possono integrare la fattispecie del soccorso.
Il Fatto
La vedova di un ufficiale dell’Aeronautica Militare, deceduto in un incidente aereo durante un’attività addestrativa preceduta da una missione notturna di soccorso, chiedeva la riliquidazione della pensione privilegiata indiretta ex art. 1897, commi 1 e 5, d.lgs. n. 66/2010. La Corte di appello di Napoli, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto al militare lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, accertando la dinamica e le concause del sinistro. Il giudice contabile di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo la distinzione tra vittime del dovere in senso stretto ed equiparati ostativa all’applicazione del beneficio pensionistico.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto, evidenziando come l’art. 1897 cod. ord. militare contempli ipotesi tassative, riferite ai soli decessi avvenuti in servizio di ordine pubblico, vigilanza a infrastrutture civili e militari o operazioni di soccorso. La giurisprudenza prevalente esclude una sovrapposizione tra tale elencazione e la più ampia nozione di vittima del dovere delineata dalla legge n. 266/2005, i cui benefici trovano attuazione nel d.P.R. n. 243/2006.
Tuttavia, il Collegio valorizza il dato fattuale accertato dal giudice ordinario. L’attività di soccorso notturno, conclusa poche ore prima dell’addestramento, aveva determinato un accumulo di affaticamento psico-fisico tale da incidere sulle capacità del pilota, configurandosi come concausa determinante dell’incidente. La sequenza ravvicinata di missioni, senza adeguato riposo, integra le particolari condizioni ambientali e operative richieste dalla normativa.
Ne consegue che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1897 cod. ord. militare impone di ricomprendere la fattispecie nelle operazioni di soccorso, evitando un’ingiustificata frattura tra lo status riconosciuto e i benefici previdenziali connessi. La sentenza della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato, è vincolante quanto alla ricostruzione dell’evento e alle sue cause.
La Corte accoglie parzialmente l’appello, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con decorrenza quinquennale dalla domanda amministrativa, e dichiara infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale, essendo possibile un’interpretazione conforme ai parametri invocati.
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Nota della Redazione
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