Ausiliaria e limite dell’80%: doppio calcolo e contributi non valorizzabili (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 11 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria, ai sensi dell’art. 1871 del d.lgs. n. 66/2010, opera nei limiti dell’aliquota massima di rendimento dell’80% prevista dall’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. Il doppio calcolo introdotto dall’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, novellando l’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, impedisce di attribuire la quota contributiva aggiuntiva a chi abbia già raggiunto l’80% della base pensionabile. I contributi non valorizzati non sono restituibili, per il carattere solidaristico della prestazione previdenziale e l’assenza di sinallagma tra versamento e trattamento.

Il Fatto

I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio per limiti di età e collocati in ausiliaria a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico dalla data di transito in congedo, valorizzando il periodo di ausiliaria. Hanno dedotto la violazione dell’art. 1871 del d.lgs. n. 66/2010, che computa quel periodo come servizio effettivo, con applicazione del diverso coefficiente di trasformazione e rivalutazione del montante contributivo dei versamenti effettuati in ausiliaria. In via subordinata hanno chiesto la restituzione dei contributi versati e non valorizzati, con interessi e rivalutazione.

Dopo la sollecitazione amministrativa rimasta senza l’esito atteso e la costituzione tardiva dell’amministrazione, la questione è giunta davanti al giudice unico delle pensioni, che ha riservato la decisione all’esito dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. La riforma Fornero ha introdotto il sistema pro rata, con la quota A riferita all’anzianità al 31 dicembre 1992, la quota B al periodo dal 1° gennaio 1993 e la quota C all’anzianità successiva al 31 dicembre 2011. Il legislatore ha poi corretto l’effetto paradoxale prodotto su chi al 31 dicembre 2011 aveva già quarant’anni di contributi, aggiungendo il doppio calcolo che impone di applicare il criterio meno favorevole al pensionato.

Da qui la regola operativa. Poiché la novella lascia invariati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, nel calcolo retributivo non può applicarsi un’aliquota superiore all’80% se già raggiunta prima del 31 dicembre 2011, trattandosi della massima aliquota riconoscibile al personale militare. Il medesimo limite opera anche nel calcolo pro rata, ove l’80% sia stato raggiunto dopo quella data ma prima della cessazione dal servizio.

Ne deriva che i contributi versati in ausiliaria sono valorizzabili solo a favore di chi, alla cessazione, non abbia raggiunto quel tetto. La Corte dichiara perciò la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che, cessati dopo il 31 dicembre 2011 senza aver raggiunto l’80%, hanno ottenuto il decreto di pensione definitiva con valorizzazione della quota C accresciuta del coefficiente di trasformazione riferito all’età al termine dell’ausiliaria.

Le domande degli altri ricorrenti sono invece rigettate. Per i cessati prima della riforma Fornero, in godimento di pensione retributiva per aver maturato i diciotto anni al 31 dicembre 1995, la quota C aggiuntiva non è attribuibile, perché valorizzerebbe contribuzione oltre il massimo di legge. Analogo esito per chi, cessato dopo il 2011, aveva già raggiunto l’80% della base pensionabile a quella data.

La domanda subordinata di restituzione è infondata. Nel regime previdenziale vige il principio di eccezionalità del rimborso dei contributi non utilizzati, per il carattere solidaristico della prestazione e la tendenziale negazione della corrispettività. Un obbligo di rimborso sarebbe ammissibile solo in presenza di specifica previsione di legge. Le spese sono compensate per la complessità e novità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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