Parere paesaggistico tardivo non vincolante e obbligo di autonoma valutazione del Comune (TAR Campania n. 1247 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica, reso oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ancorché computato tenendo conto delle sospensioni e della ricezione degli atti, è tardivo. A tale superamento la giurisprudenza ricollega la dequotazione del parere da vincolante a non vincolante. Ne deriva che l’Amministrazione comunale non può limitarsi a recepire acriticamente il parere, ma deve svolgere una autonoma e motivata valutazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. Il recepimento passivo integra il difetto di istruttoria e di motivazione e vizia il provvedimento di diniego, che va annullato.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi minori in variante a un permesso di costruire, già accompagnato da autorizzazione paesaggistica e parere favorevole, su un fabbricato commerciale ricadente in zona PIP. Obiettivo dichiarato è uniformare, per dimensioni plano-volumetriche e materiali, i fabbricati della ricorrente ad altri tre edifici commerciali adiacenti e speculari, nell’ambito del medesimo complesso edilizio.
Dopo il parere favorevole della Commissione locale per il Paesaggio, la Soprintendenza comunica motivi ostativi e poi rende parere negativo; il Comune, sul quel parere, rigetta l’istanza. La società impugna il parere e il diniego davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del rito semplificato. L’istanza non può essere ricondotta alla autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31/2017. La relazione tecnica non richiama il decreto né evidenzia i presupposti plano-volumetrici, e la varietà degli interventi impone una valutazione unitaria. Il motivo sul silenzio assenso è pertanto respinto.
Il nucleo del decidere è il termine per il parere. Richiamando i documenti depositati dall’Amministrazione statale, il Tribunale ricostruisce la sequenza procedimentale: richiesta di parere ricevuta, richiesta di integrazioni con sospensione del termine, ricezione delle integrazioni, comunicazione dei motivi ostativi con ulteriore effetto sospensivo, osservazioni della ricorrente e adozione del parere. Il Collegio precisa che rileva la data di ricezione degli atti e non quella di protocollazione, perché il termine individua uno spatium deliberandi che si connette alla materiale disponibilità degli atti.
Su questa base il parere risulta adottato, tenuto conto delle sospensioni, dopo 49 giorni, oltre il termine di 45 giorni dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Non convince la tesi dell’Amministrazione sulla grave incompletezza dell’istanza e sul carattere imposto della richiesta di integrazioni, con effetto interruttivo del termine: l’Amministrazione non ha depositato i blocchi documentali richiesti in sede istruttoria, e dalla documentazione della ricorrente non emergono profili di grave incompletezza.
La tardività del parere lo rende non vincolante per il Comune. Il Collegio richiama la giurisprudenza dello stesso Tribunale sul passaggio del parere tardivo da vincolante a non vincolante (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 3 aprile 2025, n. 628). Il Comune, invece di recepire il parere, avrebbe dovuto procedere a una valutazione autonoma. Sussiste quindi il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto con i motivi aggiunti.
Alla fondatezza dei motivi aggiunti segue l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per i motivi diversi dal terzo già respinto: il parere non vincolante non è idoneo a precludere l’assenso paesaggistico ed è privo di lesività. Il Tribunale accoglie i motivi aggiunti e annulla il diniego comunale, compensando le spese.
Nota della Redazione
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