Silenzio e accesso agli atti nella concessione demaniale marittima (TAR Campania n. 1248 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non si configura quando questa abbia adottato un provvedimento, anche di rigetto, che concluda espressamente il procedimento, motivato dalla necessità di avviare una procedura selettiva per l’affidamento della concessione demaniale marittima. In materia di accesso agli atti ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, l’istanza è ammissibile solo se riferita a documentazione specifica e circoscritta sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale, nonché sorretta da un interesse qualificato e attuale; diversamente assume carattere esplorativo ed è inammissibile ex art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. Il diritto all’ostensione sussiste, invece, per gli atti riferibili all’istante quale operatore del settore richiedente analogo titolo.

Il Fatto

La ricorrente, operatrice del settore del trasporto marittimo passeggeri, presentava in data 19 febbraio 2024 istanza di concessione demaniale marittima per l’installazione di un box biglietteria presso l’approdo turistico di un Comune costiero, poi reiterata il 6 febbraio 2025, con successiva diffida e istanza di accesso documentale del 3 aprile 2025.

Con nota del 9 aprile 2025 l’Amministrazione respingeva l’accesso in quanto generico e volto a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, rappresentando l’impossibilità dell’affidamento diretto e la necessità di una procedura selettiva. La ricorrente impugnava il silenzio e il diniego, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e l’annullamento del diniego di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 32 cod. proc. amm., ravvisando la connessione tra le domande in relazione all’interesse legittimo vantato dalla ricorrente quale operatore richiedente il titolo concessorio.

Nel merito, è stata accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda avverso il silenzio-inadempimento: l’Amministrazione aveva espressamente provveduto sulle istanze, rigettandole per l’impossibilità di procedere ad affidamento diretto in forza della normativa europea e preannunciando l’avvio della necessaria procedura selettiva, poi effettivamente indetta. Difetta dunque l’inerzia.

Quanto all’accesso, il Collegio ha distinto la posizione dei diversi gruppi documentali. È risultata infondata la domanda riferita ai documenti indicati in maniera generica sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale, che configuravano un inammissibile controllo generalizzato dell’attività amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139.

È stata invece giudicata fondata la domanda di accesso ai documenti riferibili alla stessa ricorrente, ove esistenti, non risultando svolta alcuna specifica istruttoria. Per i documenti meglio individuati, riferiti a titoli concessori rilasciati ad altri operatori, il Collegio ha ravvisato il diritto della ricorrente alla conoscenza, stante la sua qualità di operatore del settore e di istante per analogo titolo, disponendo chiarimenti all’Amministrazione e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari dei titoli.

Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto, con affermazione del diritto all’accesso, incombenti istruttori e spese rimesse al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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