Inserimento con riserva nelle GPS per titolo estero in attesa di riconoscimento (TAR Lazio n. 12717 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione della domanda di riconoscimento del titolo estero posseduto non legittima l’amministrazione ad escludere il candidato dalle graduatorie provinciali per le supplenze, quando il titolo sia stato conseguito anteriormente alla scadenza della domanda e risulti presentata l’istanza di riconoscimento all’ufficio competente. In tal caso, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione della dichiarazione incompleta, vertendosi in ipotesi di dichiarazione incompleta o parziale, non omessa. La pendenza del procedimento di riconoscimento, debitamente dichiarata, impone l’inserimento con riserva in graduatoria, con conseguente illegittimità del provvedimento di estromissione adottato senza preventiva regolarizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di titolo abilitativo conseguito all’estero nel 2018, presentava domanda di riconoscimento del titolo all’ufficio competente e inoltrava domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Reggio Calabria, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024. L’amministrazione scolastica, ritenendo carente la documentazione relativa alla procedura di riconoscimento, richiesta dall’art. 7, comma 12, dell’O.M. n. 88/2024, disponeva il depennamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali.
La ricorrente impugnava l’esclusione, deducendo la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione dell’art. 7, lett. e), dell’O.M. 88/2024, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. L’amministrazione si costituiva con atto di mero stile; l’istanza cautelare veniva accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la disciplina di riferimento, evidenziando che l’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 88/2024 richiede, per il titolo estero non ancora riconosciuto, la dichiarazione di aver presentato la domanda di riconoscimento all’ufficio competente, ai fini dell’iscrizione con riserva.
Nel caso di specie, risultava incontestato che la ricorrente avesse conseguito il titolo estero prima del termine di presentazione della domanda e che avesse inoltrato la richiesta di riconoscimento, la cui pendenza era stata oggetto di allegazione nella domanda di aggiornamento delle GPS. Il Tribunale ha quindi ritenuto apodittica la motivazione del provvedimento di esclusione, fondata sulla mancata allegazione del titolo di accesso.
La sentenza ha richiamato la distinzione tra la mancata dichiarazione del titolo necessario, che legittima l’esclusione, e la mancata allegazione della domanda di equivalenza del titolo estero posseduto, che non autorizza l’estromissione ma semmai l’utilizzo dei poteri di soccorso istruttorio. In tal senso, ha valorizzato il precedente di Cons. St., VII, n. 6488/2022 e le successive pronunce Cons. St., I, n. 1031/2024 e Cons. St., VII, n. 8434/2025.
L’amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire la regolarizzazione della dichiarazione incompleta, non procedendo direttamente all’esclusione. La conclusione è stata ritenuta coerente con il principio del soccorso istruttorio, applicabile alle procedure di inserimento in graduatoria, vertendosi in caso di dichiarazione incompleta o parziale e di titoli acquisiti anteriormente alla partecipazione alla procedura.
Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento e avendo inviato la relativa domanda, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità dell’estromissione e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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