Controllo delle spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 22 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, è competente a verificare la conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Tale soglia, introdotta dall’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 149/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 13/2014, ha sostituito il precedente limite di 15.000 abitanti. Il termine per la conclusione dei controlli decorre dalla data di presentazione dei consuntivi, fissata entro il 15 agosto successivo alle elezioni, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. Il referto approvato dal Collegio è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Fatto

In occasione delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024 (con ballottaggio il 23-24 giugno), il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di Fano.

I consuntivi sono stati presentati da tutte le liste a ciò tenute entro il 15 agosto 2024. Da tale data decorre il termine per la conclusione dei controlli previsto dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. Il Collegio è stato costituito con decreto n. 4/2024 in data 13 novembre 2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento. La legge 10 dicembre 1993, n. 515 disciplina le campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. La legge 6 luglio 2012, n. 96 reca norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti.

L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la competenza a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014, ha modificato l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.

Il Collegio richiama la pronuncia di orientamento n. 24/SEZAUT/2013/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha dettato i primi indirizzi interpretativi inerenti all’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012 sul controllo delle spese elettorali. Richiama altresì la successiva pronuncia di orientamento n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, con cui la Sezione delle Autonomie ha dirimito diverse questioni interpretative afferenti alla novella normativa recata dall’art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Il Collegio rileva che i comuni delle Marche con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso cui si sono svolte le elezioni amministrative nel 2024 sono Ascoli Piceno, Fano, Osimo e Pesaro. Per il Comune di Fano, i consuntivi sono stati presentati da tutte le liste a ciò tenute entro il 15 agosto 2024. Il Collegio, esaminata la documentazione istruttoria acquisita, approva il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento.

Il Collegio dispone che copia della deliberazione sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Fano. Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la pronuncia deve essere pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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