Transito nei ruoli civili e aliquota di rendimento: si applica l’art. 44 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 91 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale militare transitato nei ruoli civili, la quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema misto, deve essere determinata applicando le norme vigenti al momento della definitiva cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 1092/1973. Ne deriva che al dipendente cessato dal servizio come civile non è applicabile l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, ma quella dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 dettata per il personale civile. Il coordinamento tra l’art. 112 d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 impone di valorizzare la qualifica e la retribuzione effettivamente possedute alla cessazione, non la qualifica rivestita al 31.12.1995.
Il Fatto
Un dipendente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nel 2020 dopo essere transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa dal 1° gennaio 2013, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva liquidato la pensione applicando le norme sul personale civile, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente invocava invece l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo di avere maturato, al 31.12.1995, la qualifica di militare in servizio.
La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto alla quota retributiva con l’aliquota del 2,445% e la riliquidazione con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina il primo motivo, incentrato sull’errata applicazione degli artt. 44, 54 e 112 d.P.R. n. 1092/1973, e lo ritiene fondato. L’art. 112 d.P.R. n. 1092/1973 riconosce al dipendente il diritto alla riunione dei servizi prestati presso diverse amministrazioni statali, ai fini di un unico trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
Da tale coordinamento la Corte trae la conseguenza che rilevano le norme vigenti al momento della cessazione. Tra esse vi è l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995 disciplina il sistema misto, calcolando la quota retributiva secondo il sistema retributivo previgente.
Il punto decisivo è stabilire quale aliquota applicare: quella vigente al 31.12.1995 per il personale militare o quella del personale civile. La Corte osserva che, sebbene gli anni utili siano stati maturati come militare, al momento della cessazione il transito nei ruoli civili impone l’applicazione delle norme sul personale civile. L’art. 44 e l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 prevedono aliquote da applicare alla base pensionabile che, per l’art. 43 e l’art. 53, ha come riferimento l’ultimo stipendio o retribuzione.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la lettura coordinata degli artt. 53 e 54 impone di esprimere il trattamento attraverso le aliquote correlate alla qualifica e al grado maturati alla data di cessazione. Le aliquote traducono la retribuzione percepita in pensione e non ammettono effetti dissociativi rispetto alla categoria e alla qualifica che quella retribuzione hanno determinato. Non è possibile applicare il sistema previsto per i militari a una retribuzione da personale civile.
La conclusione trova conferma nella giurisprudenza d’appello, che esclude il diritto alla riliquidazione con il computo più favorevole dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per chi è cessato dal servizio come civile. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo e riforma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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