Controllo sulle spese elettorali nei comuni marchigiani sopra i 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 23 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La competenza si fonda sull’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sulla soglia demografica fissata dall’art. 14-bis della legge n. 13/2014, che ha modificato l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993. Il termine per la conclusione dei controlli sui consuntivi decorre dalla data di presentazione degli stessi da parte delle liste a ciò tenute. L’approvazione del referto è seguita dalla trasmissione della deliberazione all’organo di vertice dell’ente locale e dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione.
Il Fatto
Nell’ambito delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024, presso il Comune di Pesaro — ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti — si sono tenute le consultazioni per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale.
I consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento sono stati presentati da tutte le liste tenute a tale adempimento entro il 23 agosto 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con decreto del Presidente della Sezione regionale, ha esaminato la documentazione istruttoria acquisita ed è stato convocato in camera di consiglio per deliberare sull’approvazione del referto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993 in materia di disciplina delle campagne elettorali nonché la legge n. 96/2012 sulla riduzione dei contributi pubblici ai partiti e sui connessi controlli dei rendiconti. Sottolinea che l’art. 13, comma 6, di quest’ultima legge intesta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la competenza a verificare la conformità a legge delle spese elettorali.
Un passaggio centrale riguarda la soglia demografica. Il Collegio richiama l’art. 6, lett. c), ultimo periodo, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito con la legge n. 116/2014, secondo cui gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale riguardano esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Viene così recepita la novella recata dall’art. 14-bis della legge n. 13/2014, che ha innalzato la precedente soglia.
Il Collegio richiama inoltre le pronunce di orientamento della Sezione delle Autonomie, in particolare la n. 24/SEZAUT/2013/INPR e la successiva n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, intervenute a dettare indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012 e a dirimere le questioni poste dalla novella normativa.
Sul piano del riparto territoriale, il Collegio rileva che i comuni delle Marche con popolazione superiore a 30.000 abitanti nei quali si sono svolte le elezioni amministrative del 2024 sono Ascoli Piceno, Fano, Osimo e Pesaro. Accerta che i consuntivi delle liste del Comune di Pesaro sono stati presentati entro il 23 agosto 2024 e che da tale data decorre il termine per la conclusione dei controlli previsto dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. All’esito dell’istruttoria, il Collegio approva l’allegato referto sui conti consuntivi e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale, con pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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