Cessazione materia del contendere nel giudizio di ottemperanza con compensazione spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 38 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.G.C., il giudice è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta esecuzione del giudicato. Sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta in corso di causa, con dimostrazione documentale dell’avvenuta esecuzione. Ai fini della regolazione delle spese, l’inattività dell’amministrazione non è imputabile esclusivamente all’ente previdenziale debitore quando l’esecuzione dipenda dall’acquisizione dei dati certificati dal datore di lavoro, che abbia provveduto alla necessaria comunicazione solo in epoca recente. In tale ipotesi la compensazione delle spese costituisce esito coerente con la distribuzione effettiva delle responsabilità del ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente scolastico in quiescenza, aveva ottenuto con la sentenza n. 466/2023 della Sezione giurisdizionale il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dell’Area dirigenziale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e degli accessori.
Non avendo ottenuto esecuzione, nonostante due diffide inoltrate in data 11 luglio e 2 agosto 2024, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo successivo. L’INPS si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere; il Ministero ha segnalato di aver rettificato la lavorazione nel novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preliminarmente richiamato la propria competenza, ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.G.C., a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza. Ha poi verificato che l’integrale soddisfazione delle pretese della ricorrente era intervenuta in corso di causa, risultando documentalmente dimostrata dall’INPS e avvalorata dall’assenso manifestato sul punto dalla stessa parte ricorrente all’udienza.
Da tale accertamento il giudice ha fatto derivare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità nella pronuncia sull’originaria domanda di inottemperanza.
Sulla regolazione delle spese la Corte ha ritenuto non meritevole di adesione la doglianza difensiva relativa all’inattività dell’INPS. L’Istituto ha dato esatta ed esaustiva esecuzione alla sentenza solo di recente, poiché il Ministero ha provveduto soltanto in data 28 novembre 2024 a rettificare la precedente lavorazione, con comunicazione all’ente previdenziale e contestuale certificazione dei dati inseriti nell’applicativo passweb.
Da ciò la Corte ha fatto discendere la compensazione delle spese tra le parti, escludendo che il ritardo fosse ascrivibile esclusivamente all’ente previdenziale, una volta accertato che l’esecuzione dipendeva dall’acquisizione dei dati certificati dal datore di lavoro.
Nota della Redazione
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