Controlli interni degli enti locali: adeguatezza solo parziale e obblighi di correzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 285 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che l’organo di vertice dell’ente locale trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a norma dell’art. 148 TUEL, integra la base informativa dell’accertamento sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Tale sistema soddisfa il paradigma normativo dell’adeguatezza solo in via parziale quando il campionamento degli atti sottoposti a controllo successivo di legittimità non è calibrato sulle aree che negli esercizi precedenti hanno mostrato profili critici e quando il numero degli atti esaminati resta esiguo rispetto a quelli adottati. L’adeguatezza resta parziale anche quando il controllo strategico non sfrutta i risultati del controllo di gestione, difetta di verifiche tecniche ed economiche preventive sulle scelte programmatiche e quando il controllo sugli interventi del PNRR non assicura reportistica tempestiva e coordinamento tra gli uffici. La Sezione di controllo esercita una funzione collaborativa di controllo-direzione, finalizzata all’autocorrezione dell’Ente e alla tutela degli equilibri di bilancio.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUEL, per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023. I referti sono stati redatti secondo le Linee guida della Sezione delle autonomie via via vigenti, da ultimo la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR per il biennio 2022-2023.

All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha verificato l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, articolato nelle tipologie della regolarità amministrativa e contabile, della gestione, del controllo strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il novellato art. 148 TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, prescrive un referto annuale a carico dell’organo rappresentativo dell’ente e ne affida la verifica dell’adeguatezza alla Sezione regionale di controllo. La disposizione si collega alla riforma costituzionale attuata dalla legge cost. n. 1 del 2012, in materia di equilibri di bilancio e concorso degli enti territoriali ai vincoli europei.

Il corretto funzionamento dei controlli interni è qualificato come il miglior presidio per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica, a tutela dell’equità intergenerazionale e della stabilità finanziaria. Il mancato esercizio della funzione, di converso, accresce il rischio di alterazioni nei processi decisionali e indebolisce la qualità della rendicontazione.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva due profili critici. I criteri di selezione degli atti non risultano calibrati, negli anni 2021, 2022 e 2023, sulle aree che gli esiti dei controlli precedenti avevano segnalato come più esposte a irregolarità. Inoltre, il numero degli atti esaminati è ridotto in proporzione a quelli adottati: ciò può vanificare la funzione di guida e orientamento della struttura, come già osservato in precedenti deliberazioni della Sezione e della Sezione per la Lombardia.

Il controllo di gestione appare complessivamente adeguato, ma nel biennio 2022-2023 l’attività reportistica non ha soddisfatto in modo tempestivo le finalità informative e correttive. Il controllo strategico non è stato operativamente integrato con il controllo di gestione e non ha elaborato a preventivo verifiche tecniche ed economiche sulle scelte programmatiche; nel biennio 2020-2021 sono stati esclusi dalle verifiche il grado di assorbimento delle risorse e gli aspetti qualitativi.

Sul PNRR, il controllo di gestione non produce report dedicati al monitoraggio delle misure e dei tempi di rendicontazione, né sono garantiti strumenti di coordinamento tra uffici. La Sezione accerta pertanto che il sistema soddisfa il paradigma dell’adeguatezza solo in via parziale, dispone la comunicazione al Sindaco e all’Organo di revisione economico-finanziaria ed evidenzia l’obbligo di pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *