Mancato riversamento imposta di soggiorno e condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 28 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in qualità di agente contabile, ometta di riversare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa è tenuto alla restituzione della somma non versata. Accertato lo scostamento tra quanto indicato nel modello 21 e quanto riquantificato sulla base dei pernottamenti imponibili, il conto giudiziale è irregolare e non può procedersi al discarico. La mancata allegazione di una valida giustificazione e il mancato deposito di memoria difensiva precludono il discarico. Alla condanna si aggiungono rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Il Fatto
Il magistrato istruttore, con relazione istruttoria, ha deferito il conto giudiziale reso da una società che gestisce una struttura ricettiva e che cura la riscossione dell’imposta di soggiorno per conto del Comune. Dal raffronto tra il modello 21, le dichiarazioni trimestrali trasmesse all’ente e le comunicazioni sulle presenze in albergo era emerso un potenziale scostamento tra l’imposta riscossa e versata e quella quantificabile sulla base dei pernottamenti comunicati.
Richiesti chiarimenti al legale rappresentante, la società ha riconosciuto un errore materiale nel file di conteggio di un mese del 2021 e ha indicato una differenza da versare. Acquisiti i prospetti in formato Excel anche per altri mesi, il magistrato istruttore ha rilevato la persistenza di uno scostamento e ha chiesto la condanna al versamento del residuo importo, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della regolarità del conto giudiziale relativo alla riscossione dell’imposta di soggiorno. Il thema decidendum riguarda la verifica della corrispondenza tra le somme riscosse e quelle riversate all’ente locale, alla luce dell’art. 5 del regolamento imposta di soggiorno del Comune, che individua le ipotesi di esenzione dal tributo.
La Corte muove dall’esame complessivo della documentazione acquisita e dai calcoli analitici contenuti nella relazione istruttoria. Il raffronto tra i dati comunicati e i pernottamenti riquantificati consente di isolare i pernottamenti totali, quelli esenti e quelli imponibili, ricostruendo l’ammontare effettivo del tributo dovuto.
Su questa base il Collegio desume il mancato riversamento della somma non versata al Comune. Rileva, in particolare, che per tale importo non risulta fornita alcuna valida giustificazione, anche in ragione del mancato deposito di memoria difensiva da parte dell’agente contabile.
Ne deriva l’impossibilità di procedere al discarico del conto giudiziale e la conseguente condanna dell’agente contabile al pagamento della residua somma non riversata. All’importo la Corte aggiunge la rivalutazione monetaria con decorrenza dall’omesso pagamento sino alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali da tale data sino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del contabile in favore dello Stato.
Il conto giudiziale è pertanto dichiarato irregolare, con condanna dell’agente contabile al pagamento in favore del Comune e alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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