Responsabilità erariale del RUP per compenso non dovuto al consulente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 71 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’affidamento di un incarico professionale in violazione del quadro normativo di riferimento e il pagamento del relativo compenso a fronte di una prestazione non eseguita integrano un danno patrimoniale economicamente valutabile a carico dell’ente pubblico. Risponde a titolo di dolo il responsabile del procedimento che avalli, con proprio atto, la richiesta economica del consulente poi rivelatasi non dovuta, essendo la condotta connotata da volontà dell’evento lesivo. Al contrario, il dirigente cessato dall’incarico prima della richiesta di pagamento non è destinatario di alcun addebito, per difetto dell’elemento soggettivo, non essendo a lui riferibili i fatti successivi alla cessazione. Il danno va rideterminato dal giudice nel solo importo del compenso indebitamente corrisposto, restando esclusa la quota riferita ad incarichi esterni legittimamente conferiti ed eseguiti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha evocato in giudizio due soggetti, rispettivamente Direttore di una Direzione municipale di Roma Capitale e responsabile del procedimento, chiedendone la condanna al pagamento di € 123.000,42 per il danno erariale derivante da irregolarità amministrative e contabili nel conferimento, nell’anno 2014, di incarichi concernenti le alberature stradali.

La vicenda trae origine dal crollo di un albero nel dicembre 2013. Il Municipio affidava a un professionista il censimento del verde; questi, inadempiente, otteneva una rimodulazione dell’incarico e, in seguito, un ampliamento del compenso mai formalizzato con provvedimento dirigenziale. A fronte di richieste di pagamento non riscontrate, il consulente agiva in sede monitoria: un decreto ingiuntivo veniva accolto, mentre l’ulteriore domanda era respinta dal Tribunale di Roma, che rilevava l’assenza di un formale contratto e l’inosservanza dei controlli contabili, indicando l’art. 192 TUEL. La segnalazione di irregolarità da parte di uno dei dirigenti avviava il controllo interno e, quindi, l’istruttoria contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce gli elementi della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale attuale e concreto, nesso di causalità, elemento psicologico del dolo o della colpa grave e rapporto di servizio. Quanto all’elemento oggettivo, la Sezione ritiene che il nocumento subito dall’Amministrazione capitolina sia derivato dalla gestione caotica degli incarichi per il censimento del verde e, in particolare, dall’affidamento in violazione del quadro normativo di riferimento, con riconoscimento del compenso a fronte di una prestazione non resa. Nello stesso senso depone la relazione della Direzione dei controlli interni, resa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Sul quantum, la Corte si discosta dall’assunto accusatorio e determina il danno in euro 28.880,00, corrispondente al solo compenso pagato al consulente nonostante l’inadempimento. La quota riferita agli incarichi conferiti ad altri quattro professionisti esterni non è ritenuta sufficientemente provata: i presupposti dell’urgenza e la legittimità degli affidamenti erano stati riconosciuti dalla Procura della Repubblica nel collaterale procedimento penale e in sede disciplinare, e gli incarichi sono stati regolarmente eseguiti.

Quanto all’elemento soggettivo, qualificato dalla Procura in termini di dolo eventuale, la Sezione lo riferisce alla sola condotta del responsabile del procedimento. Il Direttore non ricopriva più l’incarico dirigenziale, conclusosi il 12 gennaio 2015, quando pervenne la richiesta di pagamento per l’attività non svolta. La condotta del responsabile è invece censurabile, avendo egli svolto il ruolo di RUP e, soprattutto, avallato con propria nota la richiesta economica poi rivelatasi non dovuta.

Incontestato il rapporto di servizio, il nesso di causalità consente di imputare il danno, così rideterminato, al comportamento doloso del responsabile. Il Direttore è pertanto assolto, con condanna di Roma Capitale alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri accessori; il responsabile è condannato al pagamento di € 28.880,00, con rivalutazione monetaria dagli indebiti pagamenti e interessi legali, oltre alle spese del giudizio. Le somme vanno recuperate dall’amministrazione creditrice secondo gli artt. 212-216 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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