Nessun parere della Corte dei conti sulla fondazione di partecipazione comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 275 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Sezione regionale di controllo dalla norma di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone che l’oggetto dell’operazione sia la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, in un organismo ascrivibile ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, come richiesto dall’art. 2, comma 1, lettera l, del medesimo decreto. La costituzione di una fondazione di partecipazione non integra il presupposto della norma attributiva del potere, trattandosi di soggetto atipico ed estraneo al novero delle società. Ne consegue che la Sezione dichiara il non luogo a esprimersi, riservando le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000. Il perimetro del controllo è quindi rigorosamente ancorato alla qualificazione soggettiva del destinatario dell’operazione.

Il Fatto

Un comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato schema di atto costitutivo, statuto e piano economico finanziario di una fondazione di partecipazione, costituita per la gestione di una comunità energetica rinnovabile, chiedendo alla Sezione di esprimersi con il parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Il magistrato istruttore, ravvisando elementi di estraneità della fattispecie rispetto al modello dell’art. 5, comma 3, ha chiesto la trattazione collegiale entro il termine di sessanta giorni, con fissazione della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla delimitazione dell’ambito oggettivo del decreto. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 circoscrive la disciplina alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. L’art. 2, comma 1, lettera l, chiarisce che per “società” si intendono gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche con oggetto sociale consortile.

Su questa base, l’art. 5, comma 3, si configura come norma attributiva di un potere di controllo dai tempi, dai parametri e dagli esiti definiti dal legislatore, attivabile nel solo caso di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta. Il richiamo è alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza — deliberazioni n. 169/2023/PASP del 24 luglio 2023, n. 17/2023/PASP del 23 gennaio 2023 e n. 200/2022/PASP del 2 dicembre 2022 — per affermare che il soggetto partecipato interessato dalla delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile.

Nel caso in esame il comune sottopone invece la costituzione di una fondazione di partecipazione: soggetto giuridico atipico ed estraneo al novero delle società. Di qui l’estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere e la dichiarazione di non luogo a esprimersi.

La Sezione riserva le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e dispone la trasmissione della deliberazione via PEC al sindaco, perché ne informi il consiglio comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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