Cessazione dei vincoli tributari ex art. 251 TUEL allo spirare del quinquennio, anche in assenza di chiusura della gestione OSL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 113 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di mantenere le aliquote tributarie nella misura massima consentita, imposto dall’art. 251, comma 2, TUEL all’ente locale dissestato, si esaurisce allo spirare del quinquennio decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per effetto del decorso del termine fissato dalla legge, senza che occorra attendere la chiusura della gestione dell’organo straordinario di liquidazione né l’adozione di atti formali ulteriori. La delibera di fissazione delle aliquote nella misura massima ha efficacia per cinque anni e non è revocabile, ma la sua vigenza è autonomamente delimitata dalla norma speciale, indipendente dalla durata della procedura di risanamento. L’eventuale protrarsi della gestione liquidatoria oltre il quinquennio non incide sul vincolo tariffario. La riduzione delle aliquote deve essere sorretta da adeguata istruttoria tecnico-finanziaria.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano ha chiesto alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana un parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ponendo tre distinti quesiti: se sia possibile ridurre le aliquote dei tributi locali decorso il quinquennio di risanamento; se possano essere deliberati contributi in occasione delle festività del Santo Patrono; se sia programmabile un’integrazione oraria per il personale in servizio ovvero uno scavalco di eccedenza con personale di altri Comuni. La peculiarità della vicenda è data dalla circostanza che, pur essendo decorso il quinquennio dall’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l’ente non aveva ancora ottenuto la remissio in bonis dall’organismo straordinario di liquidazione, ancora operante.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta, distinguendo tra i tre quesiti. Sono stati ritenuti ammissibili il primo e il terzo, in quanto formulati in termini generali e astratti e vertenti sull’interpretazione di disposizioni incidenti sul contenimento della spesa e sugli equilibri finanziari. Il secondo quesito — relativo ai contributi per le festività patronali — è stato invece dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché riferito a un provvedimento gestionale specifico e temporalmente determinato, tale da non prestarsi all’astrazione ermeneutica che condiziona la funzione consultiva, configurandosi altrimenti come surrettizia modalità di co-amministrazione.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo del dissesto finanziario, evidenziando la netta separazione tra la gestione straordinaria affidata all’organo straordinario di liquidazione, preposto al ripiano dell’indebitamento pregresso, e la gestione ordinaria dell’ente, i cui organi sono tenuti ad assicurare condizioni stabili di equilibrio. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenze n. 26/2014 e n. 32/2020, la Sezione ha qualificato la condizione dell’ente dissestato durante il quinquennio come semi-incapacità di agire, ribadendo che il vincolo sulle aliquote è espressamente delimitato al quinquennio e che allo spirare di esso l’autonomia deliberativa è automaticamente ripristinata.
Quanto al termine di efficacia del vincolo tributario, la deliberazione ha valorizzato la lettera dell’art. 251, comma 2, TUEL, che fissa la durata in cinque anni decorrenti dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, senza subordinare la cessazione del vincolo ad alcun atto formale aggiuntivo. Ha inoltre richiamato il disposto dell’art. 267 TUEL — che, nel disciplinare i vincoli sulla dotazione organica, rinvia alla durata del risanamento definita dall’art. 265 TUEL — per affermare che i vincoli assunzionali e tributari hanno la medesima scadenza. La circostanza che l’ente non abbia ancora ottenuto la remissio in bonis non assume rilievo: la legge disciplina i due binari della liquidazione della massa passiva e della gestione corrente in modo separato e indipendente.
Quanto all’integrazione oraria del personale, la Sezione l’ha ritenuta subordinata al rispetto dei vincoli in materia di capacità assunzionali di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e alla coerenza con la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 259, comma 6, TUEL, richiamando il principio per cui l’inosservanza di tali vincoli in pendenza di crisi finanziaria espone gli amministratori a responsabilità erariale. Lo scavalco di eccedenza, misura temporanea e non strutturale, è stato invece valutato con minori criticità, ferma restando la necessità di verificarne la compatibilità finanziaria e la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
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Nota della Redazione
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