Ordini professionali, risorse pubbliche e giurisdizione contabile sui componenti della commissione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 55 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condotte dei componenti della commissione di selezione di un Ordine professionale ricadono nella giurisdizione contabile, perché gli Ordini sono enti pubblici a carattere associativo e le risorse acquisite mediante i contributi degli iscritti, a prescindere dalla provenienza, hanno destinazione pubblica una volta entrate nel patrimonio dell’ente. Il danno da attività resa in mancanza del prescritto titolo di studio consiste nella lesione del sinallagma contrattuale, per squilibrio tra emolumenti erogati e minore capacità tecnico-professionale messa a disposizione dell’ente. Tale danno non sussiste quando l’incaricato abbia concretamente svolto l’attività dirigenziale possedendo il titolo di studio minimo prescritto dalla legge per quella funzione. La colpa grave non è configurabile quando i componenti siano stati tratti in errore dalle modalità di presentazione della domanda, che abbia fatto apparire il possesso dei requisiti, e le domande abbiano già superato il vaglio del responsabile del procedimento.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il Presidente p.t. del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti e due componenti della Commissione tecnica di esame, contestando il danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia a un candidato privo del titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione pubblica.

Il bando richiedeva il diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o la laurea specialistica o magistrale. Il candidato aveva dichiarato nella domanda il possesso del diploma di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali, mentre dal curriculum allegato emergeva il possesso della sola laurea di primo livello. L’incarico era stato affidato e il dirigente aveva assunto servizio, per poi dimettersi per motivi personali. Il danno, quantificato in € 30.185,91 sulla retribuzione tabellare, era addebitato per il 50% al Presidente e per il 25% a ciascuno degli altri convenuti. Per i medesimi fatti pendeva un procedimento penale a carico del dirigente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Gli Ordini e Collegi professionali non sono enti pubblici non economici tout court, ma rientrano nella peculiare categoria degli enti pubblici a carattere associativo. La destinazione pubblica delle risorse gestite è determinante per radicare la giurisdizione contabile: le risorse acquisite mediante i contributi degli associati non hanno finalità meramente privata di autofinanziamento, ma prevalente finalità pubblica, essendo dirette a finanziare funzioni pubbliche assegnate dalla legge. A prescindere dalla provenienza, entrando nel patrimonio dell’ente pubblico destinato a fini pubblici, esse devono considerarsi pubbliche.

Nel merito, il Collegio esclude la sussistenza del danno. Il titolare dell’incarico aveva effettivamente svolto l’attività dirigenziale possedendo il titolo previsto dalla normativa per quello specifico incarico. Il d.P.R. n. 70/2013, all’art. 7, richiede per l’assunzione delle funzioni dirigenziali il possesso della laurea e un adeguato periodo di servizio nella pubblica amministrazione. Il riferimento normativo alla laurea deve intendersi effettuato anche alla laurea triennale. Va dunque superato il dato formale della mancanza del titolo richiesto dalla lex specialis del bando, rilevando il dato sostanziale.

La giurisprudenza contabile richiamata individua l’essenza del danno da attività resa senza il prescritto titolo di studio nella lesione del sinallagma contrattuale, per squilibrio tra emolumenti erogati e minore capacità tecnico-professionale. Nel caso concreto tale violazione non è ravvisabile, poiché l’interessato possedeva i requisiti professionali e culturali minimi derivanti dal titolo di studio prescritto ex lege per quella attività.

Il Collegio esclude altresì l’elemento soggettivo della colpa grave. I componenti della Commissione sono stati tratti in errore dalle modalità di presentazione della domanda: il candidato aveva dichiarato un titolo di laurea senza specificazioni, salvo poi precisare nel curriculum il possesso della laurea di primo livello, facendo artatamente apparire il possesso dei requisiti. Rileva inoltre che per la procedura era stato individuato un responsabile del procedimento, rimasto estraneo al giudizio, incaricato della valutazione istruttoria dei requisiti, e che le domande avevano già superato un primo vaglio di ammissibilità. Lo stesso Ministro vigilante, in risposta a interrogazione parlamentare, aveva riconosciuto l’omesso rilievo come imputabile a un mero errore. Non si riscontra pertanto la colpa grave come declinata dalla costante giurisprudenza contabile: intensa negligenza, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, macroscopica violazione delle norme.

I due convenuti sono pertanto assolti dagli addebiti, con liquidazione delle spese di lite in loro favore e a carico del Consiglio Nazionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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