Partecipazione a G.A.L. e oneri motivazionali ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 174 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione in un G.A.L. costituito ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 resta soggetto al controllo della Corte dei conti e agli oneri motivazionali dell’art. 5 TUSP. La facoltà di cui all’art. 4, comma 6, TUSP non integra un’ipotesi di partecipazione autorizzata per legge e non esonera l’Ente dall’obbligo di motivare l’operazione. Il vincolo teleologico è attenuato, perché la inerenza ai fini istituzionali è già valutata dal legislatore; permangono invece gli oneri di motivazione sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il mancato assolvimento su singoli profili non è di per sé ragione ostativa, ove l’operazione risulti proporzionata e funzionale all’accesso ai finanziamenti europei.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale, con cui ha deliberato di aderire alla compagine societaria di un G.A.L., acquistando una quota del valore di € 200,00 da una Provincia, e di approvare la Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027.

L’adesione è funzionale alla partecipazione al programma LEADER e alla candidatura ai bandi regionali. Il Comune ha rappresentato che tutti i Comuni inclusi nella strategia devono aderire alla compagine societaria del G.A.L. per accedere alle opportunità del programma.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022. L’Amministrazione invia l’atto deliberativo alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di buon andamento.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022, che ha qualificato il pronunciamento come attività di controllo e non consultiva, intervenendo dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo. Richiama inoltre la pronuncia n. 43/SSRR/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha escluso che il richiamo all’art. 4, comma 6, TUSP valga come ipotesi di acquisto autorizzato per legge e non assoggettato a motivazione e controllo.

Ne deriva che l’onere motivazionale, pur con modalità meno stringenti, continua a gravare sull’Ente. La valutazione di inerenza ai fini istituzionali non è richiesta, perché già condotta dal legislatore; restano invece da motivare gli altri profili dell’art. 5, comma 1, TUSP.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo — capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario — da quello soggettivo, relativo agli effetti sulla situazione dell’Ente. Sul primo profilo la motivazione è carente: manca ogni analisi prospettica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Sul secondo, i controlli sui rendiconti non hanno evidenziato aspetti di criticità e l’esborso è modesto, ma nessuna considerazione è stata svolta sui futuri programmi e sui possibili impegni di spesa.

Quanto alla convenienza economica, la Corte valuta positivamente il rinvio alla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, che indica obiettivi, destinatari, criteri di selezione e budget. La programmazione del G.A.L. attua il Complemento di Sviluppo Rurale regionale, a sua volta strumento del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027. Non emergono profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

In conclusione, in un’ottica di proporzionalità, il mancato assolvimento dell’onere motivazionale su taluni punti non costituisce ragione ostativa all’acquisizione. La Corte non ravvisa elementi ostativi e raccomanda all’Ente e all’Organo di revisione un monitoraggio continuo dell’attività del G.A.L.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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