Responsabilità sanitaria definita con rito abbreviato e versamento della franchigia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 13 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, quando risultino accertati gli elementi probatori della colpa grave e il danno erariale indiretto, il convenuto può chiedere l’ammissione al rito abbreviato di cui all’art. 130 del c.g.c., offrendo una somma pari alla metà della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura. Il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la tempestività della richiesta e il parere favorevole del Pubblico Ministero, dichiara definito il giudizio con sentenza quando il versamento sia stato eseguito in modo regolare. L’accertamento della colpa grave resta presupposto indefettibile dell’accesso al rito premiale e della sua definizione, mentre l’assenza di profili di doloso arricchimento del convenuto costituisce ulteriore condizione valutata dal giudice contabile.

Il Fatto

Il giudizio riguarda un’ipotesi di danno erariale indiretto subito dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino. Un dirigente medico aveva eseguito un intervento chirurgico che aveva provocato lesioni a un paziente, poi deceduto presso il presidio ospedaliero di Fano. In favore degli eredi era stata corrisposta, in via transattiva, una somma risarcitoria autorizzata con determinazione dirigenziale ed eseguita con ordinativo di pagamento.

La Procura regionale contestava al medico il danno corrispondente all’importo della franchigia frontale rimasta a carico della struttura sanitaria, non coperta dall’assicurazione. Il convenuto si costituiva chiedendo l’ammissione al rito abbreviato, con offerta pari alla metà della pretesa risarcitoria, contestando la sussistenza della colpa grave e del nesso di causalità dannoso. Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato la sussistenza di adeguati elementi probatori della responsabilità gravemente colposa del convenuto, richiamando le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici nel corso del procedimento penale, definito con condanna in primo grado e in appello per il reato contestato. Da tali accertamenti risultava il nesso di causalità tra la condotta del medico e le lesioni che avevano determinato il decesso del paziente ricoverato nel nosocomio di Fano.

Verificata la ricorrenza dei presupposti del rito abbreviato, la Corte ha constatato che la richiesta era stata tempestivamente formulata nella memoria di costituzione e che il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole. Ha inoltre escluso la sussistenza di profili di doloso arricchimento in capo al convenuto e ha ritenuto congrua l’offerta, pari alla metà della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura.

Con decreto il Collegio aveva già riconosciuto la sussistenza degli elementi probatori della colpa grave e ammesso il rito premiale. Nella successiva udienza il difensore del convenuto e il Pubblico Ministero hanno preso atto delle risultanze istruttorie. Il Collegio, dato atto del puntuale versamento della somma in favore dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino mediante ordinativo di riscossione, ha ritenuto che il giudizio potesse essere definito, essendosi regolarmente conclusa la procedura.

La Corte ha quindi dichiarato definito il giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., essendo stato accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma da parte del convenuto. Ha disposto che la Segreteria provvedesse alla liquidazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico del convenuto stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *