Improcedibile il ricorso pensionistico se non è provata la notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 5 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti la mancata prova della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in difetto di costituzione delle controparti e di comparizione di alcuna parte all’udienza, integra i presupposti dell’improcedibilità del ricorso per violazione del principio della corretta instaurazione del contraddittorio. Il giudice non può disporre d’ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Le note di trattazione scritta in sostituzione della discussione orale, di cui agli artt. 127-bis e 127-ter cod. proc. civ., non sono ammissibili nel rito pensionistico contabile, né possono valere come mere note integrative in assenza di specifica richiesta autorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 164, comma 1, secondo periodo, del CGC.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione e la declaratoria di illegittimità della parziale rivalutazione introdotta dalla legge finanziaria n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata dall’INPS con le relative determinazioni-decurtazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Dopo il deposito del ricorso, la difesa ha comunicato via pec l’intenzione di rinunciare all’atto, assumendone il deposito presso la Sezione Toscana per mero errore materiale, essendo il giudizio già pendente davanti alla Sezione per la Sicilia, competente per territorio. All’udienza fissata nessuno è comparso. Il giudice ha disposto rinvio a nuova udienza per chiarimenti, ma a quella successiva non sono emerse né la notifica del ricorso alle controparti né la loro costituzione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta anzitutto una questione processuale preliminare. Le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della discussione orale, ai sensi degli artt. 127-bis e 127-ter cod. proc. civ. introdotti dalla riforma Cartabia, non sono inammissibili nel processo pensionistico contabile. In tale rito l’applicazione delle disposizioni processualcivilistiche è consentita solo per gli artt. 99, 100, 191, 110 e 111 cod. proc. civ. e per le altre disposizioni espressione di principi generali, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CGC. La disciplina dell’opzione della trattazione scritta non integra un principio generale dell’ordinamento, come già affermato dalla stessa Sezione.

Le note non possono neppure qualificarsi come integrative, non essendo prevista dal codice di giustizia contabile una simile facoltà se non previo specifico assenso del giudice, a garanzia del contraddittorio ai sensi dell’art. 164, comma 1, secondo periodo, del CGC. Nel processo pensionistico opera il principio di esaustività delle pretese e delle difese sin dagli atti introduttivi, secondo gli artt. 152 e 156, comma 3, del CGC.

Nel merito, la concessione di un rinvio per chiarire la comunicazione unilaterale di rinuncia e la diversa istanza di rinvio formulata fuori udienza non ha prodotto alcun esito. La successiva inattività dei ricorrenti, unita al difetto di prova dell’avvenuta notificazione, integra i presupposti dell’improcedibilità per violazione del principio di corretta instaurazione del contraddittorio.

Il giudice richiama l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di rito del lavoro, ritenuto applicabile al giudizio pensionistico per la comune struttura incentrata sulla scissione tra editio actionis e vocatio in ius. La mancata notifica del ricorso può essere sanata con assegnazione di un nuovo termine solo se almeno una parte sia comparsa all’udienza originaria, non potendo il giudice disporre d’ufficio la prosecuzione contro il disinteresse della parte (Cass. sez. lav. n. 3251 del 05.03.2003). In assenza di allegazione e prova di un legittimo impedimento, correttamente si dichiara l’improcedibilità (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04.02.2015; Cass. sez. lav. n. 21587 del 13.08.2008). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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