Prestazioni aggiuntive non autorizzate: restituzione dei compensi e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 3 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di lavoro straordinario o aggiuntivo rese dal sanitario presso strutture diverse da quella di appartenenza possono integrare danno erariale quando siano state registrate con codice che ne indica la natura eccezionale ed aggiuntiva e retribuite come tali, pur essendo svolte in orario ordinario e senza la prescritta autorizzazione del dirigente della u.o.c. di appartenenza. L’eccezionalità della prestazione aggiuntiva non risiede nella diversità del reparto, ma nella natura e nella collocazione temporale della prestazione, che deve essere debitamente assentita. Non integra invece il danno all’immagine da assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 la condotta del sanitario che abbia comunque svolto la prestazione, mancando la falsa attestazione della presenza in servizio. È dovuta infine la restituzione delle retribuzioni corrisposte per ore di presenza registrate in fasce orarie non contemplate dal programma organizzativo aziendale, per le quali non sussiste alcuna utilità per l’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico ospedaliero per sentirne accertare la responsabilità amministrativa in favore dell’Azienda sanitaria regionale. Secondo la ricostruzione attorea, il sanitario – inserito nei turni diurni della chirurgia generale di un presidio – avrebbe svolto in più occasioni la prestazione presso i pronto soccorso di due ospedali, registrandola con un codice indicativo di prestazione aggiuntiva e quindi maggiormente remunerata, e avrebbe poi completato il monte ore ordinario in orario pomeridiano, senza autorizzazione del direttore di reparto.
La notizia di danno traeva origine da un articolo di stampa sull’anomalia degli emolumenti per prestazioni straordinarie. La Procura ha chiesto, in via principale, la restituzione integrale di quanto percepito per il lavoro presso i pronto soccorso, oltre al danno all’immagine; in via subordinata, la restituzione delle sole maggiorazioni retributive percepite per prestazioni aggiuntive non dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un accertamento di fatto non contestato: le prestazioni registrate come aggiuntive erano rese in orario ordinario e, pur informalmente richieste dai titolari dei pronto soccorso, non erano autorizzate dal dirigente del reparto di appartenenza; parimenti non autorizzate erano le presenze pomeridiane in reparto.
Su questa base la Corte accoglie la domanda subordinata e riconosce parziali profili di fondatezza in quella principale. Per le prestazioni mattutine, il Collegio valorizza l’utilità ritratta dall’amministrazione, nel suo complesso, dal lavoro comunque svolto. Ciò che costituisce inutile esborso è la parte di retribuzione corrisposta come se il sanitario avesse reso una prestazione eccezionale ed aggiuntiva regolarmente autorizzata, cosa che non risulta verificata.
Il Collegio chiarisce che l’eccezionalità non dipende dalla diversità del reparto, ma dalla natura e dalla collocazione temporale della prestazione, che per giunta deve essere assentita. La sola particolarità dell’attività consisteva nell’essere svolta presso unità operative diverse da quella di assegnazione, per carenze di personale strutturali che nulla dicono sulla natura del lavoro. Il sanitario è quindi condannato alla restituzione delle maggiorazioni percepite per euro 32.625,00.
Respinge invece la domanda di danno all’immagine da assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001: la constatazione che la prestazione è stata comunque svolta esclude il presupposto fattuale, ossia la falsa attestazione sulla presenza lavorativa. È invece fondata la contestazione sulle presenze pomeridiane in reparto, poiché per quelle fasce l’organizzazione prevedeva altri sanitari in servizio e, per la notte, la sola reperibilità ex art. 17, comma 1, c.c.n.l. del 2005. Non può valutarsi l’utilità di un’opera non richiesta né programmata, così escludendosi a priori ogni apprezzabile utilità: il detrimento ammonta a euro 4.950,53. La condanna complessiva è di euro 37.575,53, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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