Controllo TUSP precluso se la società è già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 105 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP costituisce un vaglio preliminare che si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’amministrazione e la fase privatistica di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione. Ove l’atto deliberativo sia già stato eseguito mediante la stipula dell’atto negoziale e l’iscrizione nel registro delle imprese, manca il presupposto del procedimento e la Sezione regionale di controllo deve dichiarare il non luogo a provvedere. Resta fermo che gli atti di costituzione o di acquisizione di partecipazioni societarie possono essere esaminati nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni prevista dall’art. 20 TUSP, e che eventuali ipotesi di responsabilità emergono secondo le regole ordinarie.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva approvato l’atto e lo statuto di una comunità energetica rinnovabile e solidale, costituita in forma di cooperativa di comunità, sottoponendola al prescritto parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Il magistrato relatore ha chiesto precisazioni in ordine all’eventuale intervenuta costituzione della società nelle more della trasmissione. L’ente ha confermato e ha prodotto l’atto costitutivo, con l’iscrizione al registro delle imprese già avvenuta. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se il controllo possa essere esercitato quando la società risulti già formalmente costituita.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettera dell’art. 5, comma 3, TUSP, che impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, perché questa deliberi entro sessanta giorni dal ricevimento sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il controllo così delineato integra un vaglio preliminare sulle operazioni contemplate dalla norma, posto a tutela della finanza pubblica in ragione delle conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano. L’esito è coerente con l’impianto generale del TUSP, che prevede misure finalizzate al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento, come affermato dalla Corte cost. n. 86/2022 e dalla Corte cost. n. 194/2020.

Da tale funzione discende la collocazione temporale del controllo: esso si pone tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà all’operazione societaria e la fase privatistica di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione. La Sezione richiama il dictum delle Sezioni Riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui, in caso di atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società, la verifica non può procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, venendone a mancare il presupposto.

Nel caso concreto, alla deliberazione consiliare è seguita la costituzione della società mediante atto pubblico e l’iscrizione al registro delle imprese, con attribuzione di codice fiscale e partita IVA. Solo in un momento successivo l’ente ha trasmesso la deliberazione per il controllo prescritto. Essendo già intervenuta la formale costituzione, è precluso alla Sezione l’esercizio del controllo e si impone la declaratoria di non luogo a provvedere.

La Corte dispone pertanto la trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata e la sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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