Improcedibile ricorso avverso diniego sanatoria per sopravvenuta accertamento conformità (TAR Campania n. 992 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nelle more del giudizio, di una nuova istanza di accertamento di conformità urbanistica determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il diniego di sanatoria, restando l’efficacia del provvedimento demolitorio sospesa ex lege e potendo l’interessato impugnare l’eventuale diniego della nuova istanza. La condotta sostanziale di autodenuncia dell’abuso, contenuta nella richiesta di sanatoria, collide con l’assunto attoreo di legittimità delle opere realizzate e integra violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare insieme al coniuge di un fabbricato a più livelli sito nel territorio comunale, ha impugnato il diniego di accertamento di conformità urbanistica con cui l’amministrazione ha rigettato la sanatoria delle opere realizzate, consistenti in modifiche della scala di accesso, nel solaio di copertura di un terrazzo e nella configurazione di un portico.

Avverso l’ordinanza di demolizione precedentemente emessa l’interessato aveva proposto ricorso, dichiarato improcedibile per la presentazione dell’istanza di sanatoria. Il Comune ha formalizzato i motivi ostativi e ha poi rigettato la domanda, rilevando l’insufficienza della prova di legittimità delle unità catastali e qualificando il solaio e il portico come volume edilizio non compatibile paesaggisticamente. Di qui l’impugnazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non esamina nel merito le censure articolate nel ricorso. Rileva anzitutto che agli atti è stata versata una nuova domanda di sanatoria, presentata dopo la proposizione del gravame. Tale iniziativa fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione, poiché il provvedimento demolitorio resta sospeso ex lege e l’interessato potrà avversare l’eventuale diniego della nuova istanza, espressa o tacita, mentre una definizione positiva è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere. Sul punto il Collegio richiama un proprio precedente della Sez. II n. 49 del 2022.

Il Tribunale svolge poi una considerazione ulteriore. L’iniziativa spontanea assunta sul piano sostanziale, volta a ottenere un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo fondato sulla legittimità delle opere eseguite. Ne deriva un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto proposta in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Sul punto sono richiamati Cons. Stato, Sez. II n. 5825 del 2021, Cons. Stato, Sez. VI n. 4444 del 2022 e nuovamente la Sez. I n. 2387 del 2022 dello stesso TAR.

Secondo il Collegio, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare in sede giurisdizionale la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede amministrativa configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti fatti incompatibili con la condotta volontariamente assunta davanti all’amministrazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *