Ottemperanza al giudicato: decorre il termine di 120 giorni prima dell’esecuzione coattiva (TAR Lombardia n. 3067 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’accertamento del credito, ma non ha contenuto costitutivo: il giudice non ridetermina il diritto, limitandosi a consentirne il soddisfacimento nella dimensione fissata dal titolo e dalla legge. L’esecuzione coattiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni dello Stato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, va assegnato all’Amministrazione un termine per il pagamento e, per la perdurante inerzia, nominato il commissario ad acta. Gli interessi vanno verificati secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ., non essendo vincolanti i conteggi prodotti dal creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3508/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 500,00 all’anno a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato il 27.9.2024.
L’Amministrazione non aveva adempiuto, così la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo posto a fondamento dell’azione è assistito da valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha riaffermato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la verifica dell’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, va condotta secondo i parametri del titolo e della legge, ovvero gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha quindi verificato il presupposto temporale dell’esecuzione coattiva, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La norma richiamata è l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Alla luce di tali premesse, il ricorso è stato accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli interessi maturati. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta, con l’indicazione che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, senza diritto ad alcun compenso. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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