Avviso giustizia riparativa non nullità decreto citazione appello (Cass. pen. Sez. II n. 9940 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, l’omesso avviso all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non integra una nullità del decreto di citazione. L’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. richiama, tra i requisiti del decreto, quelli previsti dall’art. 429, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia l’art. 606, comma 6, cod. proc. pen. elenca tassativamente le carenze che rendono nullo il decreto e non vi ricomprende l’avviso sulla giustizia riparativa. La relativa doglianza è pertanto infondata.
Il Fatto
La Corte di appello conferma la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio, con riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata. All’imputato si contesta di avere compiuto, su una pala meccanica provento di furto, operazioni consistenti nella sostituzione della targhetta identificativa e del numero di telaio, così da ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa.
Il difensore ricorre per cassazione lamentando, tra l’altro, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non indicava la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. La difesa aveva eccepito tempestivamente la nullità in udienza, sicché la violazione di legge non sarebbe stata sanata.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello aveva rigettato l’eccezione osservando che la modifica dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., recante il catalogo rafforzato degli avvertimenti, era entrata in vigore solo il 4 aprile 2024, mentre il decreto di citazione dell’appellante era stato emesso il 7 febbraio 2024. Secondo la Corte di legittimità questa affermazione non è corretta: la norma aveva subito più interventi nel tempo e, in particolare, l’avviso relativo all’accesso ai programmi di giustizia riparativa era già in vigore, per effetto delle intervenute proroghe normative, al momento dell’emissione del decreto.
Ciò nonostante, il Collegio esclude che il vizio denunciato determini nullità. L’art. 177 cod. proc. pen. fissa il principio di tassatività delle nullità e l’art. 606, comma 6, cod. proc. pen. individua specificamente le cause di nullità del decreto di citazione.
La norma testualmente stabilisce che il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, se manca l’avvertimento che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. L’omesso avviso sulla facoltà di accedere alla giustizia riparativa, previsto dalla lett. d-bis), non rientra dunque tra le carenze che producono nullità.
La Corte prende le distanze dal diverso orientamento richiamato dal ricorrente, formatosi in relazione al decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 447, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il mancato avviso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da eccepire entro l’udienza di comparazione delle parti. Quel principio non è applicabile al decreto di citazione per il giudizio di appello, che risponde a una disciplina specifica e tassativa. Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione del fatto presupposto, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., trattandosi di questione non proposta con i motivi di appello. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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