La refrattarietà al vincolo cautelare esclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 6 n. 19935 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. postula una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori, tra cui la natura e la gravità dell’illecito, le finalità e le modalità esecutive della condotta e l’intensità del dolo. La motivazione della sentenza che ne esclude l’applicazione non è carente o illogica quando, letta nel suo complessivo contesto argomentativo, evidenzi la banalità e l’irrilevanza delle ragioni sottese alla violazione del vincolo cautelare: siffatta motivazione costituisce piena conferma logica della refrattarietà alle restrizioni imposte, idonea ad informare il disvalore complessivo del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13/10/2025, ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di evasione, escludendo l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta non applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., lamentando la carenza e la manifesta illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come la sentenza impugnata, letta nel suo complesso e non limitatamente alle considerazioni spese nel rigettare l’appello, consenta di individuare con precisione il percorso giustificativo alla base della ritenuta non compatibilità del fatto con la causa di non punibilità invocata.
La Corte ha ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie, che — salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma — deve considerare una pluralità di indicatori: la natura e la gravità dell’illecito, la tipologia dei beni giuridici protetti, le finalità e le modalità esecutive della condotta, l’intensità del dolo e le conseguenze derivate.
Nel caso di specie, la Corte del merito ha rimarcato la sostanziale banalità della motivazione sottesa alla violazione riscontrata — l’esigenza della ricorrente di acquistare sigarette — evidenziando come tale giustificazione costituisca piena conferma logica di una refrattarietà alle restrizioni imposte dal vincolo cautelare, destinata a informare il disvalore complessivo del fatto alla luce dell’intensità dell’elemento soggettivo accertato.
Secondo la Cassazione, questi elementi argomentativi vanno letti in stretta correlazione con le valutazioni rese nel rigettare l’analogo rilievo in sede di gravame, risultando così smentite sia la dedotta violazione di legge sia l’asserta inadeguatezza motivazionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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