Esercizio abusivo della professione: reato unico e riduzione per rito abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 9941 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio abusivo della professione – reato solo eventualmente abituale – la reiterazione degli atti tipici dà luogo a un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta; ne deriva che la prescrizione non matura prima di tale momento e che non si applica alcun aumento per continuazione interna. La riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per il rito abbreviato deve essere applicata anche quando il giudice di appello abbia omesso di operarla, trattandosi di intervento privo di discrezionalità, che la Corte di cassazione può compiere direttamente ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio. In tema di vizi di motivazione, non sono deducibili in sede di legittimità censure che, investendo persuasività e adeguatezza del ragionamento probatorio, sollecitano un nuovo giudizio di merito.

Il Fatto

Tre imputati erano stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione di odontoiatra e per plurime condotte di esercizio abusivo della professione, commesse presso un centro dentistico tra il 2013 e il 2019. Il G.u.p., all’esito del giudizio abbreviato, li aveva assolti perché il fatto non sussiste. La Corte di appello, su impugnazione del pubblico ministero, li aveva condannati in parziale riforma; la Cassazione aveva annullato con rinvio per difetto della motivazione rafforzata. La Corte territoriale, in sede di rinvio, li aveva dichiarati responsabili, applicando le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e il risarcimento in favore delle parti civili.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo prescrizione dei reati, travisamento della documentazione fiscale, vizi di motivazione sull’attendibilità dei pazienti, violazione del bis in idem, difetto di prova sulla diagnosi e mancata applicazione della particolare tenuità del fatto per una ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui, nell’esercizio abusivo della professione, la reiterazione degli atti tipici integra un unico reato, consumato con l’ultima condotta (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014; Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016). Poiché le condotte dei due coimputati si sono protratte fino al 2019 e quella concorsuale della terza fino al 2018, nessun reato risulta prescritto. Ne segue la correttezza della Corte di appello, che non ha applicato aumenti per continuazione interna.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte territoriale ha adempiuto alle prescrizioni del rinvio, illustrando le ragioni di dissenso dal G.u.p., la valutazione di attendibilità dei pazienti e la disamina delle singole condotte. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica: integra dunque la motivazione rafforzata necessaria a superare il ragionevole dubbio.

La Corte ribadisce che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri valutativi: la Cassazione resta giudice della motivazione. Non sono ammissibili le doglianze che investono persuasività, inadeguatezza o diversa comparazione del materiale probatorio (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011).

Il quarto motivo è rigettato: le condotte parzialmente sovrapposte non configurano bis in idem, trattandosi di unico reato e in assenza di effetti sul trattamento sanzionatorio. Il quinto è infondato, poiché basta l’effettuazione della radiografia a integrare la condotta contestata. Anche il sesto è rigettato: la lunga protrazione nel tempo e il numero degli episodi escludono la particolare tenuità del fatto.

È invece fondato il settimo motivo. La Corte di appello ha omesso la riduzione di pena per il rito abbreviato, prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Essendo l’intervento privo di discrezionalità, la Cassazione vi provvede direttamente ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., disponendo l’annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio e rideterminando le pene, con rigetto nel resto dei ricorsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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