Sequestro probatorio e ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 9960 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non è pertanto deducibile in cassazione il semplice difetto o l’insufficienza della motivazione, né il ricorrente può invocare una integrazione postuma del provvedimento attraverso gli atti del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 5 settembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto di perquisizione e sequestro con cui era stato apposto il vincolo sul suo telefono cellulare. L’indagato era sottoposto a indagine per il reato di rapina ai danni della persona offesa, avente ad oggetto una collanina; la persona offesa aveva riferito che l’indagato, dopo avergli strappato la collanina dal collo, lo avrebbe minacciato di morte qualora avesse informato i carabinieri e avrebbe filmato con il proprio telefono cellulare il gruppo di amici presenti al fatto.

Avverso l’ordinanza del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo che la motivazione del Tribunale costituiva una integrazione illegittima del provvedimento di perquisizione e sequestro, nel quale la condotta del preventuo non era esplicitata, essendosi l’autorità requirente limitata a richiamare la comunicazione della notizia di reato dei carabinieri e la denuncia della persona offesa. Si lamentava inoltre che il sequestro non era stato disposto sul solo file video, ma su tutti i devices sottoposti a cautela e quindi sulla generalità del loro contenuto, con conseguente configurabilità delle violazioni degli artt. 253, 125 e 324 cod. proc. pen. in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché degli artt. 42 Cost. e 2, 6 e 8 CEDU e dell’art. 1 prot. add. I CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione devono comprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Il Collegio ha ricordato che tale principio è stato enucleato già nel 2004 con la pronuncia a Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004, ed è stato ulteriormente sviluppato e chiarito con la successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, poi ribadito in numerose decisioni di legittimità, tra cui Sez. I n. 6821 del 31.01.2012 e Sez. V n. 35532 del 25.06.2010.

Su queste basi, la Corte ha escluso la sussistenza della denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato come il sequestro fosse limitato al video girato dall’indagato e come sussistesse il legame tra il fatto-reato e i telefoni in sequestro. Il giudice del riesame aveva dunque offerto una lettura coerente del rapporto di pertinenzialità tra la res e l’illecito.

Il Collegio ha inoltre rilevato che nel decreto del Pubblico Ministero era compiutamente descritta la finalità perseguita, in quanto si faceva espresso riferimento alla ricerca sia della collana in oro sottratta nel corso della rapina, sia del telefono cellulare con cui l’indagato avrebbe filmato la persona offesa e i suoi amici. Il sequestro era stato disposto sui sistemi informatici o telematici riconducibili alla disponibilità della persona indagata, con l’adozione delle misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l’alterazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *