Continuazione tra reati e tossicodipendenza: necessaria la programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 3820 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, è necessaria un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di questi indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. La condizione di tossicodipendenza, ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 49/2006, può rilevare solo quando sussistano tutte le altre condizioni individuate per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., senza introdurre un “nuovo” concetto di continuazione. Grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive, relativi a delitti di evasione e violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo di aver commesso i fatti in condizione di tossicodipendenza. La Corte d’appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 28659 del 2017) secondo cui, per il riconoscimento della continuazione, è necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, dei reati successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con una deliberazione di carattere non generico ma generale. L’esistenza del medesimo disegno criminoso deve essere desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale e l’analogia del modus operandi.
Quanto alla condizione di tossicodipendenza, la Corte ha precisato che la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49/2006 non ha introdotto un diverso regime per tali soggetti: anche per essi permane la necessità, imposta dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., che i reati siano avvinti da un medesimo disegno criminoso. La tossicodipendenza può costituire elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno con riguardo a reati collegati e dipendenti da quello stato, ma solo se sussistono le altre condizioni tipiche dell’istituto.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la continuazione rilevando la diversa area geografica delle condotte e la notevole distanza temporale tra i due reati di detenzione di stupefacenti. La Corte ha inoltre osservato che la tossicodipendenza non era stata dedotta specificamente dal condannato, il quale aveva fatto generico riferimento all’uso di sostanze stupefacenti, senza datarne l’inizio né allegare documentazione a sostegno. La denunciata omessa motivazione è stata pertanto ritenuta censura infondata, trattandosi di circostanza genericamente dedotta. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e oscuramento dei dati sensibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato