Omicidio stradale: condotta del pedone rileva solo se causa eccezionale e atipica (Cass. pen. Sez. IV n. 7000 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il conducente è esente da colpa solo quando la condotta del pedone si ponga come causa eccezionale e atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a determinare l’evento. Grava sul conducente l’obbligo di prevedere anche le imprudenze altrui, mantenendo il controllo del mezzo sì da poterne arrestare la marcia davanti a un ostacolo improvviso. Il giudice penale non è vincolato dalla sentenza del Giudice di pace che abbia annullato la sanzione amministrativa, conservando integra l’autonomia delle proprie operazioni di accertamento. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando siano stati vagliati gli elementi addotti dalla difesa e se ne sia dato conto ai fini della commisurazione della pena.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, aveva condannato l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di omicidio stradale ai danni di un pedone, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Alla guida della propria autovettura, per negligenza e violazione degli artt. 140 e 141, commi 1, 2 e 3, cod. strada, l’imputato non aveva regolato la velocità in relazione alle condizioni della strada, cagionando la morte della donna che attraversava sulle strisce pedonali. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la difesa deduceva la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, pur richiamando i principi di legittimità sulla responsabilità del conducente, non ne avesse fatto buon governo. In particolare, si contestava l’omessa considerazione delle dichiarazioni dei testi e della sentenza del Giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa, sul presupposto che il pedone avesse compiuto un movimento inatteso e repentino e che le strisce non fossero visibili.

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il motivo non si confronta con l’articolato apparato motivazionale e propone una rilettura del materiale probatorio, peraltro pienamente utilizzabile per effetto della scelta del rito abbreviato. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi per cui occorre che la condotta del pedone si ponga in termini di causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. IV n. 37662 del 30.09.2021).

Il passaggio pedonale era segnalato dalla cartellonistica verticale, pur deteriorata, e i giudici avevano escluso che l’attraversamento fosse stato tanto repentino da costituire un ostacolo inevitabile, perché la donna aveva già impegnato la carreggiata dalla corsia opposta, lasciando una minima finestra temporale che escludeva l’inevitabilità. Il corpo, dopo l’urto, era stato proiettato a oltre dieci metri dal punto d’impatto, confermando l’attraversamento sulle strisce.

Quanto alla sentenza del Giudice di pace, la Corte ha richiamato l’art. 238-bis cod. proc. pen. e il principio secondo cui le sentenze civili o amministrative non sono vincolanti per il giudice penale, che deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. III n. 17855 del 19.03.2019). L’unica ipotesi di efficacia di giudicato extra penale è quella dell’art. 3, comma 4, cod. proc. pen., riferita allo stato di famiglia o cittadinanza, non applicabile al caso.

La Corte ha infine respinto il secondo motivo, rilevando che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è contraddittorio, avendo la Corte territoriale passato in rassegna gli elementi difensivi e motivandone il rigetto. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

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