Sospensione condizionale e patteggiamento: non è pena illegale (Cass. pen. Sez. II n. 9963 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di illegalità della pena, denunciabile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, la concessione della sospensione condizionale in assenza dei presupposti previsti dall’art. 163 cod. pen. La nozione di pena illegale ricomprende la pena non prevista dalla legge ovvero quella che, pur prevista, oltrepassi per eccesso o per difetto i limiti edittali. Restano fuori da tale perimetro gli errori di interpretazione o di calcolo che non producano il travalicamento dei limiti edittali. Il vizio che attenga non al computo della pena ma alla sua esecuzione è estraneo alla nozione di illegalità e va fatto valere dinanzi al giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. e ha applicato la pena, ex art. 444 cod. proc. pen., con la diminuente per il rito, di due anni di reclusione e 500,00 euro di multa, condizionalmente sospesa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con unico motivo l’illegalità della pena per la concessione della sospensione in violazione dell’art. 163 cod. pen., dato che la sola pena detentiva di due anni non avrebbe consentito il beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Il Collegio esclude che l’applicazione della sospensione condizionale a una pena detentiva di due anni, congiunta a una pena pecuniaria di qualsiasi entità, integri il concetto di pena illegale per violazione dell’art. 163 cod. pen.

Il primo argomento è sistematico. L’art. 163, primo comma, ultima parte, cod. pen. non considera più ostativo alla sospensione il superamento della soglia del biennio da parte della pena pecuniaria, ove convertita. Ciò dimostra che la sospensione opera sull’esecuzione della pena e non sulla determinazione dei limiti edittali.

Il secondo argomento muove dalla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. È pena illegale quella non prevista dalla legge ovvero quella che, pur prevista, oltrepassi per eccesso o per difetto i limiti edittali. Non rientrano in tale perimetro gli errori di interpretazione o di calcolo che non producano il travalicamento dei limiti edittali. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 29950 del 2022, che ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la concessione del beneficio in presenza di cause ostative, trattandosi di vizio che incide sull’esecuzione e non sul computo della pena.

Nello stesso senso è richiamata Sez. Un. n. 5352 del 2023, dep. 2024, secondo cui la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione non subordinata agli obblighi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena.

La Corte sottolinea infine che non si determina alcun vuoto di tutela, poiché l’eventuale errore applicativo resta rimediabile con incidente di esecuzione. Per i limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, ed esulando la questione dall’ipotesi di illegalità della pena, il ricorso è dichiarato inammissibile, residuando al ricorrente la facoltà di adire il giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *