Proscioglimento nel merito solo se l’innocenza emerge ictu oculi (Cass. pen. Sez. III n. 9999 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione richiesta appartiene al concetto di “constatazione”, cioè di percezione ictu oculi, e non a quello di “apprezzamento”, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. La formula di proscioglimento nel merito prevale, pertanto, sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione solo se è rilevabile, con mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell’innocenza, e non anche in caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 maggio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Verona che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di più imputati in ordine a reati tributari e a un’ipotesi di art. 512-bis cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione quattro imputati, deducendo l’omessa verifica, prima della declaratoria estintiva, dell’insussistenza dei fatti e la mancata valutazione dell’ipotesi di proscioglimento per mancanza di una ragionevole probabilità di condanna.

I ricorrenti censuravano, in particolare, il ricorso alle banche dati e al c.d. spesometro per ritenere integrata la responsabilità penale, sostenendo che tali strumenti non sarebbero idonei a dimostrare la fuoriuscita della fattura dalla sfera di disponibilità dell’emittente né l’avvenuta presentazione della dichiarazione mendace.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione penale muove dalla premessa che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a prosciogliere nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere il fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla declaratoria di improcedibilità per prescrizione soltanto quando sia rilevabile, con mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell’innocenza, e non anche in caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova. La regola di giudizio dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. resta dunque subordinata a una situazione di evidenza probatoria obiettivamente risultante dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. è riferibile all’epilogo conseguente all’acquisizione delle prove nel contraddittorio.

Declinando tali principi nel caso di specie, la Corte rileva che la prospettazione dei ricorrenti esula, per la sua complessità, da un sindacato che assuma le cadenze del mero apprezzamento. Le censure contestano il contenuto rappresentativo delle banche dati e del c.d. spesometro non per la corrispondenza al vero, ma per l’utilizzabilità del dato estratto, con la conseguenza che i dati dovrebbero costituire oggetto di approfondimento istruttorio, profilandosi una obiettiva complessità probatoria non superabile con il solo esame degli atti.

La Sezione ribadisce poi che, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova di cui all’art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti degli Uffici finanziari, ferma l’autonoma valutazione secondo l’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché degli elementi accertati mediante la consultazione della banca dati comunemente indicata come spesometro, avente contenuto “materiale” perché fondato su dati reali e non meramente presuntivi.

Ne consegue che le circostanze idonee a escludere il fatto non emergono ictu oculi e che il complessivo apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale non rivela carattere meramente ricognitivo. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *