Prova nuova e revoca della confisca di prevenzione rimesse alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. V n. 9996 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei presupposti, disciplinata dall’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei procedimenti ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, è insorto contrasto giurisprudenziale sulla nozione di prova nuova. Secondo un orientamento, che assimila la revoca alla revisione ex art. 630 cod. proc. pen., sono nuove anche le prove preesistenti deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione, purché mai valutate neppure implicitamente. Secondo l’orientamento opposto, che valorizza la diversità tra revoca e revocazione, è nuova solo la prova sopravvenuta o quella preesistente incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, non quella deducibile e non dedotta, salvo forza maggiore. La questione è rimessa alle Sezioni Unite.
Il Fatto
Con decreto del 27 ottobre 2014 il proposto era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni con obbligo di soggiorno, ed era stata disposta la confisca di vari beni. Il provvedimento era divenuto definitivo dopo il rigetto dei ricorsi. Deceduto il proposto, gli eredi hanno chiesto la revoca della confisca ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423 del 1956, deducendo la sopravvenuta insussistenza della pericolosità e l’origine lecita delle risorse impiegate per gli acquisti.
Il Tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo le prove non sopravvenute e l’omessa allegazione addebitabile all’inerzia del proposto. La Corte di appello ha confermato, applicando alla revoca i principi delle Sezioni Unite in tema di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione, sostenendo l’autonomia dei due istituti e la non imputabilità dell’omessa produzione agli eredi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il secondo motivo, volto a contestare la pericolosità qualificata del proposto, è manifestamente infondato. I rapporti con il terzo soggetto hanno avuto ruolo marginale nella valutazione, che si è fondata su relazioni dirette e continuative con esponenti di vertice del sodalizio mafioso, accertate con carattere definitivo.
Il nucleo del provvedimento è però la questione sulla nozione di prova nuova. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: le Sezioni Unite Pisco e Auddino avevano esteso alla revoca la funzione di riparazione dell’errore giudiziario, richiamando la nozione elaborata ai fini della revisione, comprensiva anche delle prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio. Le Sezioni Unite Lo Duca hanno invece affermato, con esclusivo riferimento all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, una nozione più restrittiva, escludendo la prova deducibile e non dedotta, salvo forza maggiore.
Il Collegio evidenzia che il contrasto persiste anche dopo Lo Duca, poiché quel principio riguarda la sola revocazione e poggia su argomenti testuali propri della nuova disciplina, tra cui il termine di decadenza e la diversa posizione del proposto rispetto al condannato. Resta quindi aperta la questione se la revoca ex art. 7 possa mutuare tout court quella nozione, attesa la diversità strutturale tra revisione e revocazione.
Sul profilo degli eredi, il Collegio osserva che l’erede subentra nella medesima posizione giuridica del dante causa e non può esercitare poteri a questi preclusi. La tesi della valutazione dell’incolpevolezza in capo agli eredi presenta quindi profili di problematicità, ma la sua eventuale fondatezza renderebbe comunque decisiva la definizione della nozione di prova nuova.
Poiché la risoluzione del contrasto è presupposto decisivo per la definizione del procedimento, i ricorsi sono rimessi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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