Incendio boschivo colposo: ricorso inammissibile se non coglie la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. IV n. 10020 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la ragione fondante della sentenza impugnata è inammissibile, venendo meno la funzione stessa del mezzo di impugnazione. In tema di ricostruzione alternativa del fatto, la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. rileva in sede di legittimità solo ove la sua violazione si traduca in manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il dubbio prospettato dall’imputato deve fondarsi su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo, e non su ipotesi meramente congetturali o plausibili. La Suprema Corte non dispone di alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia del 09/05/2024, ha confermato la responsabilità della ricorrente per l’incendio colposo di circa diciannove ettari di bosco, contestato ai sensi dell’art. 423-bis, comma secondo, cod. pen. L’incendio è stato ritenuto innescato dalla propagazione della fiamma di un punto fuoco acceso presso un campo scout, del quale l’imputata era responsabile.
Il punto fuoco non era contemplato dal provvedimento di autorizzazione all’accensione di fuochi, rilasciato alla stessa quale responsabile dei fuochi, ed è stato eseguito con modalità non conformi a quelle previste per i punti fuoco autorizzati. Avverso la sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i profili di censura e li dichiara tutti inammissibili, perché non si confrontano con la ragione fondante della sentenza impugnata. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. 4 n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013), la Suprema Corte ribadisce che il motivo che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato fa venir meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Nel merito della ricostruzione, i giudici di merito hanno individuato quale innesco dell’incendio il punto fuoco realizzato, diversamente da quanto autorizzato, non mediante accensione all’interno di un bidone in zona distante dalla vegetazione e su suolo preventivamente ripulito, bensì con modalità contrarie alle norme precauzionali imposte dal provvedimento autorizzativo. Il fuoco è stato eseguito in punto non contemplato dall’autorizzazione, utilizzando un bidone posto orizzontalmente nel terreno e riscaldato da un fuoco acceso direttamente sul terreno sottostante, non correttamente ripulito della vegetazione infiammabile. Ne è conseguita la propagazione fino a raggiungere la vegetazione secca presente a una distanza di soli due metri.
La Corte ritiene la motivazione coerente e non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. È stato escluso, quale causa dell’innesco, lo spotting fire, prospettato dalla difesa in termini fattualmente diversi da quelli accertati. I giudici di merito sono pervenuti a tale ricostruzione in ragione dell’accertata assenza di vento e della lettura congiunta di diversi elementi probatori: rilievi tecnici supportati da documentazione fotografica, deposizioni degli esperti intervenuti nell’immediatezza dei fatti e ammissione della stessa prevenuta circa l’innesco costituito dal punto fuoco non autorizzato.
Quanto alla dedotta violazione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, la Corte chiarisce che essa rileva in cassazione solo ove si traduca in manifesta illogicità decisiva della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La ricostruzione alternativa prospettata dall’imputato deve essere inconfutabile e non rappresentare una mera ipotesi alternativa: il dubbio, per essere rilevante, deve riferirsi a elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo, e non a congetture pur plausibili (Sez. 7 n. 39358 del 17/09/2024; Sez. 4 n. 30827 del 16/06/2022; Sez. 2 n. 28957 del 03/04/2017).
Sono infine dichiarate inconducenti le censure sull’interruzione del nesso causale per l’omessa revoca dell’autorizzazione, sull’inesigibilità di un’efficace ripulitura del terreno e sull’omessa individuazione della condotta alternativa lecita: si è trattato, infatti, di punto fuoco che non sarebbe dovuto essere eseguito proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio.
Nota della Redazione
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