Prova di resistenza e tenuità del fatto nella lesione personale stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 10025 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cosiddetta prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. In tema di art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va condotto sui criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., con motivazione che dia conto delle forme di estrinsecazione della condotta e dell’entità dell’offesa, non essendo sufficiente il richiamo a mere clausole di stile. Il riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa non è logicamente incompatibile con il diniego della causa di non punibilità, potendo coesistere con una condotta macroscopicamente colposa dell’autore del reato.

Il Fatto

La vicenda origina da un sinistro stradale avvenuto in una via cittadina, in cui l’autovettura condotta dall’imputata, incolonnata e in procinto di svoltare a sinistra, entrava in collisione con il motociclo della persona offesa, che sopraggiungeva da tergo effettuando un sorpasso delle auto ferme.

Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell’imputata per il reato di lesioni personali stradali. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva il concorso di colpa della vittima — sorpasso vietato in corrispondenza di intersezione ex art. 148, comma 11, d.lgs. n. 285 del 1992 — e, per tale ragione, applicava l’attenuante del comma 7 dell’art. 590 bis cod. pen., riducendo la provvisionale. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 500 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine all’utilizzabilità della testimonianza di un automobilista che proveniva in direzione opposta. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando il principio per cui chi eccepisce l’inutilizzabilità di una prova deve dedurne la decisività tramite la cosiddetta prova di resistenza (Sez. 3 n. 39603 del 03.10.2024, Rv. 287024).

Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva ricostruito la dinamica anche prescindendo dal segnalamento della svolta. La Corte di merito ha affermato che chi svolta a sinistra deve comunque prestare attenzione alla presenza di altri veicoli e evitare che la manovra crei pericolo o intralcio: omissione che ha caratterizzato la condotta dell’imputata.

Il secondo motivo riguardava il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte richiama il principio per cui il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione della condotta, sull’entità del contrasto rispetto alla legge e sul bisogno di pena, non bastando clausole di stile (Sez. 6 n. 18180 del 20.12.2018, Rv. 275940). Il giudizio va condotto sui criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18.06.2018, Rv. 273678).

La Corte territoriale aveva dato conto delle ragioni del diniego con richiamo stringato ma pertinente alla gravità del danno alla salute e alla notevole entità delle conseguenze lesive. Il riconoscimento del concorso di colpa della vittima non incide su tale valutazione, ben potendo coesistere con una condotta macroscopicamente colposa dell’autore del reato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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