Colpa concorrente del terzo e nesso causale nel reato di omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 10021 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omicidio stradale la condotta imprudente del terzo non integra di per sé il fattore interruttivo del nesso causale, poiché l’utente della strada deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, salvo che questi ultimi risultino assolutamente imprevedibili. Chi invade la corsia opposta a velocità tripla rispetto al limite prescritto non può invocare la manovra di svolta del conducente proveniente dal senso opposto, poiché proprio il rispetto della regola cautelare violata gli avrebbe consentito le manovre di emergenza idonee a evitare l’evento. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta nei limiti dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e non consente la rilettura degli elementi di fatto, quando il percorso argomentativo del merito, in ipotesi di doppia conforme, risulti effettivo e internamente coerente.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 maggio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di un motociclista per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. All’imputato era contestato, per colpa generica e specifica e in cooperazione colposa con il conducente dell’autovettura giudicato separatamente, di aver causato la morte del passeggero trasportato sul proprio ciclomotore. Secondo l’accusa, il motociclista viaggiava a velocità molto superiore al limite prescritto e, dopo una manovra di sorpasso, si scontrava con l’autovettura che stava svoltando a sinistra invadendo la corsia opposta.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’ipotesi attenuata del settimo comma e le circostanze attenuanti generiche, escludendo l’aggravante della guida senza patente perché non contestata. La difesa ha proposto appello chiedendo l’assoluzione, sul presupposto che la responsabilità del sinistro andasse ascritta al conducente dell’autovettura; la Corte territoriale ha rigettato i motivi. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. deve verificare che il discorso giustificativo sia effettivo, non manifestamente illogico, non contraddittorio e non incompatibile con gli atti del processo. Non basta che gli atti richiamati dal ricorrente offrano una ricostruzione più persuasiva: occorre una capacità dimostrativa tale da disarticolare il ragionamento del giudice di merito.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che il motociclista procedeva a circa 66 km/h in un tratto in cui il limite era di 20 km/h, risultante da cartellonistica visibile, e che l’impatto si verificò nella corsia di competenza del motociclo, occupata dall’autovettura in svolta. La condotta del conducente dell’auto, pur in violazione di norme del codice della strada, non ha inciso sulla responsabilità dell’imputato: in ragione della velocità mantenuta, questi non ha potuto porre in essere le manovre di emergenza che avrebbero evitato l’evento o limitato le conseguenze.

La Corte richiama le valutazioni del consulente tecnico, secondo cui una velocità contenuta entro il limite prescritto avrebbe evitato il sinistro, consentendo una frenata efficace. Né è apparente la motivazione laddove si afferma che non può ritenersi eccezionale o fuori da ogni umana prevedibilità l’evenienza di condotte di guida altrui imprudenti, principio già espresso da Sez. IV n. 26131 del 03.06.2008.

La violazione della regola cautelare sul limite di velocità ha quindi rilievo determinante: il rispetto del limite avrebbe consentito di mantenere il controllo del veicolo e di compiere le manovre necessarie a scongiurare il rischio che la regola mirava a prevenire. A maggior ragione, dopo il sorpasso effettuato, l’imputato avrebbe dovuto adottare la massima cautela. Ne segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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