Sequestro penale, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 28503 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e non per vizi della motivazione. Le lacune motivazionali rilevano come violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto, sia graficamente indecifrabile o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità della motivazione, quand’anche manifesta. La censura che, pur formalmente prospettando il vizio di violazione di legge, investa in concreto l’apprezzamento delle risultanze è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente chiede la restituzione di una somma di denaro in contanti, sequestrata presso l’abitazione del fratello, indagato per un reato in materia di stupefacenti. Il Tribunale di Brindisi, in sede di appello cautelare, rigetta la richiesta, escludendo che il denaro appartenesse alla ricorrente e ritenendo non confermata in fatto la tesi della provvista destinata al pagamento di cure odontoiatriche.
Il giudice cautelare osserva che il denaro era stato rinvenuto in un’abitazione utilizzata esclusivamente dall’indagato, che le cure indicate risultavano quasi integralmente pagate per un residuo molto inferiore alla somma sequestrata e che le banconote di piccolo taglio confermavano la provenienza da attività di spaccio. Propone quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. per omessa pronuncia sul nesso di pertinenzialità tra reato e denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva in via preliminare che la ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione di legge, ha in concreto sollevato censure alla motivazione del Tribunale in ordine all’appartenenza della somma.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il ricorso avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non anche quando sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U n. 5876 del 28.01.2004; Sez. U n. 25080 del 28.05.2003).
La motivazione assente è quella che manca fisicamente o è graficamente indecifrabile; quella apparente è affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U n. 25932 del 29.05.2008; Sez. II n. 18951 del 14.03.2017; Sez. VI n. 6589 del 10.01.2013).
Nel caso concreto non è ravvisabile alcun vizio di violazione di legge per omessa motivazione, avendo il Tribunale ampiamente argomentato sulle ragioni per cui il denaro doveva ritenersi provento dell’attività illecita. Né può sostenersi che difetti una pronuncia sul nesso di pertinenzialità: esaminando la tesi difensiva sull’appartenenza della somma, il giudice ha fornito idonea giustificazione della riconducibilità del denaro all’attività del congiunto, circostanza che integra appieno il giudizio sulla pertinenzialità del bene sequestrato.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione